ART. 2 
                      (Ambito di applicazione) 
 
   1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature  elettriche
ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate  nell'allegato
1 A, purche' non siano parti  di  tipi  di  apparecchiature  che  non
ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato
1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco  di  prodotti  che
rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A. 
   2.  Sono  fatte  salve  Ie  disposizioni  vigenti  in  materia  di
sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei  lavoratori  e  di
gestione dei rifiuti. 
   3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del  presente  decreto
le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della
sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il  materiale  bellico,
purche' destinati a fini specificatamente militari.