ART. 2. (Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio) 1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda la nota all'art. 1. - Il testo degli articoli 20 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente: «Art. 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8». «Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. 2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.».