ART. 2.
      (Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio)

1.  Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo
1,  comma  1,  lettera  a),  si applicano le disposizioni di cui agli
articoli  19,  20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,   n.  114,  nonche'  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il  testo  dell'art. 19 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114, si veda la nota all'art. 1.
              -  Il  testo  degli  articoli 20 e 22, commi 1 e 2, del
          citato  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 114, e' il
          seguente:
              «Art.   20   (Propaganda  a  fini  commerciali).  -  1.
          L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione
          di  qualsiasi  altra forma di propaganda commerciale presso
          il  domicilio  del  consumatore  o  nei locali nei quali il
          consumatore  si trova, anche temporaneamente, per motivi di
          lavoro,   studio,   cura  o  svago,  sono  sottoposte  alle
          disposizioni   sugli   incaricati   e   sul   tesserino  di
          riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8».
              «Art.  22  (Sanzioni  e revoca). - 1. Chiunque viola le
          disposizioni  di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
          19   del   presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
          a lire 30.000.000.
              2.  In  caso  di  particolare gravita' o di recidiva il
          sindaco   puo'   inoltre   disporre  la  sospensione  della
          attivita'  di  vendita per un periodo non superiore a venti
          giorni.  La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
          la  stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
          e'   proceduto   al   pagamento   della  sanzione  mediante
          oblazione.».