ART. 3.
     (Attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio)

1.  L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o
senza vincolo di subordinazione, e' soggetta all'obbligo del possesso
del  tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6,
del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e puo' essere svolta
da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma
2, del medesimo decreto legislativo.
2.  L'attivita'  di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo  di subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una
obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3.  L'attivita'  di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo  di  subordinazione  puo'  essere  altresi' esercitata, senza
necessita'  di  stipulare  un  contratto  di agenzia, da soggetti che
svolgono  l'attivita' in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o
in maniera occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese.
4.  La  natura  dell'attivita'  di  cui  al  comma  3 e' di carattere
occasionale  sino  al conseguimento di un reddito annuo, derivante da
tale attivita', non superiore a 5.000 euro.
5.  Resta  ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44,
comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il  testo  dell'art.  19,  commi 5 e 6 del gia'
          citato  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda
          la nota all'art. 1.
              - Il testo dell'art. 5, comma 2 del gia' citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
              «Art.  5  (Requisiti  di accesso all'attivita). - 1. Ai
          sensi  del  presente  decreto  l'attivita' commerciale puo'
          essere  esercitata  con  riferimento  ai  seguenti  settori
          merceologici: alimentare e non alimentare.
              2.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  commerciale,
          salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
                a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
                b) coloro  che  hanno  riportato  una  condanna,  con
          sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
          il  quale  e' prevista una pena detentiva non inferiore nel
          minimo  a  tre  anni,  sempre  che  sia stata applicata, in
          concreto, una pena superiore al minimo edittale;
                c) coloro  che  hanno  riportato  una condanna a pena
          detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per
          uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del
          codice   penale,   ovvero   di  ricettazione,  riciclaggio,
          emissione  di  assegni  a  vuoto,  insolvenza  fraudolenta,
          bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo
          di estorsione, rapina;
                d) coloro  che  hanno riportato due o piu' condanne a
          pena   detentiva  o  a  pena  pecuniaria,  nel  quinquennio
          precedente    all'inizio   dell'esercizio   dell'attivita',
          accertate  con  sentenza  passata in giudicato, per uno dei
          delitti  previsti  dagli  articoli 442,  444, 513, 513-bis,
          515,  516  e  517 del codice penale, o per delitti di frode
          nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
          da leggi speciali;
                e) coloro  che sono sottoposti ad una delle misure di
          prevenzione  di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
          nei  cui  confronti  sia  stata  applicata una delle misure
          previste  dalla  legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano
          stati  dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
          tendenza».
              -  Il  testo dell'art. 44, comma 2, ultimo periodo, del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici)  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   2 ottobre   2003,  n.  229,  S.O.  e
          convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
          legge  24 novembre  2003,  n.  326  (Gazzetta  Ufficiale 25
          novembre 2003, n. 274, S.O.), e' il seguente:
              «Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
          - 1. (Omissis).
              2. (Omissis).
              Per  il versamento del contributo da parte dei soggetti
          esercenti  attivita'  di  lavoro  autonomo  occasionale  si
          applicano   le  modalita'  ed  i  termini  previsti  per  i
          collaboratori   coordinati  e  continuativi  iscritti  alla
          predetta gestione separata».