ART. 4.
(Disciplina  del  rapporto  fra  impresa  affidante e incaricato alla
       vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)

1.  All'incaricato  alla  vendita  diretta a domicilio con vincolo di
subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato  dall'impresa  esercente la vendita diretta. All'incaricato
alla  vendita  diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di
cui  all'articolo  3,  comma  2,  si  applicano gli accordi economici
collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere
provato  per iscritto e puo' essere liberamente rinunciato, anche per
fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o
revocato  per  iscritto  tramite  lettera  raccomandata con avviso di
ricevimento   o   altro   mezzo   idoneo.   L'atto   di  conferimento
dell'incarico  deve  contenere  l'indicazione  dei  diritti  e  degli
obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3.  L'incaricato  alla  vendita  diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere
dall'incarico,  senza  obbligo  di  motivazione, inviando all'impresa
affidante  una  comunicazione,  a  mezzo  di lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  entro dieci giorni lavorativi dalla stipula
dell'atto  scritto  di  cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato e'
tenuto  a  restituire  a  sua  cura  e  spese i beni e i materiali da
dimostrazione  eventualmente  acquistati  e  l'impresa,  entro trenta
giorni   dalla  restituzione  dei  beni  e  dei  materiali,  rimborsa
all'incaricato  le  somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso
e' subordinato all'integrita' dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non
puo' essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a)  di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati
o  distribuiti  dall'impresa  affidante,  ad eccezione dei beni e dei
materiali  da  dimostrazione  strumentali  alla sua attivita' che per
tipologia e quantita' sono assimilabili ad un campionario;
b)  di  servizi  forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa
affidante,   non  strettamente  inerenti  e  necessari  all'attivita'
commerciale  in  questione,  e  comunque  non proporzionati al volume
dell'attivita' svolta.
5.  Nel  caso  in  cui  l'incarico  venga  rinunciato  o revocato, il
tesserino  di  riconoscimento  di  cui  all'articolo  3,  comma 1, e'
ritirato.
6.   In   aggiunta   al  diritto  di  recesso  di  cui  al  comma  3,
all'incaricato  alla  vendita  diretta  a  domicilio  e' in ogni caso
riconosciuto,  in  tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi
causa   del   rapporto   con   l'impresa  affidante,  il  diritto  di
restituzione  e,  entro  trenta  giorni,  alla  rifusione  del prezzo
relativamente  ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti
in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7.  L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle
modalita'   e   alle   condizioni   generali   di  vendita  stabilite
dall'impresa  affidante.  In caso contrario, egli e' responsabile dei
danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle
modalita' e alle condizioni di cui al primo periodo.
8.  L'incaricato  alla  vendita  diretta  a  domicilio  non ha, salvo
espressa   autorizzazione  scritta,  la  facolta'  di  riscuotere  il
corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare
esecuzione  presso  i  privati  consumatori ne' di concedere sconti o
dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo  di  subordinazione  e'  costituito  dalle  provvigioni sugli
affari  che,  accettati,  hanno  avuto regolare esecuzione. La misura
delle  provvigioni  e  le  modalita'  di corresponsione devono essere
stabilite per iscritto.