ART. 5.
  (Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)

1.  Sono  vietate  la promozione e la realizzazione di attivita' e di
strutture  di  vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei
componenti  la  struttura  si  fonda  sul  mero reclutamento di nuovi
soggetti  piuttosto  che sulla loro capacita' di vendere o promuovere
la  vendita  di  beni o servizi determinati direttamente o attraverso
altri componenti la struttura.
2.  E'  vietata,  altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte
quelle  operazioni,  quali  giochi,  piani  di  sviluppo,  "catene di
Sant'Antonio", che configurano la possibilita' di guadagno attraverso
il  puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto
a  reclutare  si  trasferisce  all'infinito previo il pagamento di un
corrispettivo.