ART. 6.
                        (Elementi presuntivi)

1.   Costituisce   elemento   presuntivo  della  sussistenza  di  una
operazione   o   di   una  struttura  di  vendita  vietate  ai  sensi
dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a)   l'eventuale   obbligo   del  soggetto  reclutato  di  acquistare
dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura,
una  rilevante  quantita' di prodotti senza diritto di restituzione o
rifusione  del  prezzo  relativamente  ai  beni  ancora vendibili, in
misura  non  inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso
di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b)  l'eventuale  obbligo  del  soggetto  reclutato  di corrispondere,
all'atto   del  reclutamento  e  comunque  quale  condizione  per  la
permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro
componente  la  struttura,  una somma di denaro o titoli di credito o
altri  valori  mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante
entita' e in assenza di una reale controprestazione;
c)   l'eventuale   obbligo  del  soggetto  reclutato  di  acquistare,
dall'impresa  organizzatrice  o  da  altro  componente  la struttura,
materiali,  beni  o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi
di  formazione,  non strettamente inerenti e necessari alla attivita'
commerciale  in  questione  e  comunque  non  proporzionati al volume
dell'attivita' svolta.