ART. 7.
                             (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque promuove
o  realizza le attivita' o le strutture di vendita o le operazioni di
cui   all'articolo  5,  anche  promuovendo  iniziative  di  carattere
collettivo  o  inducendo uno o piu' soggetti ad aderire, associarsi o
affiliarsi  alle  organizzazioni  od  operazioni  di  cui al medesimo
articolo,  e'  punito  con  l'arresto  da  sei  mesi ad un anno o con
l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2.  Per  le  violazioni  di  cui  al  comma  1 si applica la sanzione
accessoria  della pubblicazione del provvedimento con le modalita' di
cui  all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
3.  All'impresa  che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo
4,  commi  2,  3,  5,  6  e 9, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli