Art. 2.
      (Definizione ed esercizio dell'attivita' di acconciatore)

1.  L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di
impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e
i  servizi  volti  a  modificare,  migliorare, mantenere e proteggere
l'aspetto   estetico   dei   capelli,   ivi  compresi  i  trattamenti
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere
medico,  curativo  o  sanitario,  nonche'  il taglio e il trattamento
estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2.   L'esercizio   dell'attivita'  di  acconciatore  e'  soggetto  ad
autorizzazione   concessa   con   provvedimento  del  comune,  previo
accertamento  del  possesso  dell'abilitazione  professionale  di cui
all'articolo 3 nonche' in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
3.  L'attivita'  di  acconciatore  puo' essere svolta anche presso il
domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente,
nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalle leggi e dai regolamenti
regionali.  E'  fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita'
di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione
e  nelle  caserme  o  in  altri  luoghi  per  i quali siano stipulate
convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4.  Non  e'  ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in
forma ambulante o di posteggio.
5.  I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti
anche  con  l'applicazione  dei  prodotti cosmetici definiti ai sensi
della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle
imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque
cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini,
o  altri  beni  accessori,  inerenti  ai  trattamenti  e  ai  servizi
effettuati,  non  si  applicano le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6.  Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma
1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono avvalersi
anche  di  soggetti  non stabilmente inseriti all'impresa, purche' in
possesso  dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le
imprese  di  cui  al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle
diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7.  L'attivita'  professionale  di  acconciatore  puo'  essere svolta
unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate
nella  medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa'.
E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento  delle  distinte  attivita'.  Le imprese di acconciatura,
oltre  ai  trattamenti  e  ai  servizi  indicati  al comma 1, possono
svolgere  esclusivamente  prestazioni semplici di manicure e pedicure
estetico.
 
          Note all'art. 2:
              -  La legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante «Norme per
          l'attuazione  delle  direttive  della  comunita'  economica
          europea  sulla  produzione  e la vendita dei cosmetici», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 ottobre 1986, n.
          253, S.O.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
          «Riforma   della   disciplina   relativa   al  settore  del
          commercio,  a  norma  dell'art.  4, comma 4, della legge 15
          marzo  1997,  n.59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 aprile 1998, n. 95, S.O.