Art. 2. (Definizione ed esercizio dell'attivita' di acconciatore) 1. L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore e' soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonche' in osservanza delle vigenti norme sanitarie. 3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purche' in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 7. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa'. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attivita'. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Note all'art. 2: - La legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante «Norme per l'attuazione delle direttive della comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1986, n. 253, S.O. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.