Art. 4
                     (Competenze delle regioni)

1.  In  conformita'  ai  principi  fondamentali  e  alle disposizioni
stabiliti  dalla  presente  legge le regioni disciplinano l'attivita'
professionale  di  acconciatore  e,  previa determinazione di criteri
generali  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono  i  contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e
l'organizzazione   degli  esami  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
individuando  gli  standard di preparazione tecnico-culturale ai fini
del   rilascio  dei  titoli  di  abilitazione  professionale  di  cui
all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2.  Le  regioni,  tenuto  conto delle esigenze del contesto sociale e
urbano,  adottano  norme  volte  a favorire lo sviluppo del settore e
definiscono  i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative
di competenza dei comuni.
3.  L'attivita' svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 e' volta al
conseguimento delle seguenti finalita':
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura,
anche  nel  quadro  della  riqualificazione  del  tessuto urbano e in
collegamento  con  le  altre attivita' di servizio e con le attivita'
commerciali;
b)  favorire  un  equilibrato  sviluppo  del  settore che assicuri la
migliore  qualita'  dei  servizi per il consumatore, anche attraverso
l'adozione  di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalita'
di svolgimento del servizio;
c)  promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza
e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio
dell'attivita' per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche
con  il  coinvolgimento  degli  enti locali, una specifica disciplina
concernente  il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo
di avvio dell'attivita'.
4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.