Art. 5.
                             (Sanzioni)

1.  Nei  confronti  di  chiunque  svolga  trattamenti  o  servizi  di
acconciatura in assenza di uno o piu' requisiti o in violazione delle
modalita'  previsti  dalla  presente  legge,  sono  inflitte sanzioni
amministrative  pecuniarie  da  parte  delle autorita' competenti per
importi  non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le
procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
 
          Nota all'art. 5:
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al  sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O.