Art. 6.
                         (Norme transitorie)

1.  Le  attivita'  di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui
alla  legge  14  febbraio  1963,  n. 161, e successive modificazioni,
assumono la denominazione di "attivita' di acconciatore".
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono  in  possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere,
per   uomo   o  per  donna,  assumono  di  diritto  la  qualifica  di
acconciatore  e  sono  equiparati  ai  soggetti  abilitati  ai  sensi
dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultano   intestatari   delle   autorizzazioni   comunali   di  cui
all'articolo  2  della  legge  14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni,   rilasciate   per   l'esercizio  delle  attivita'  di
parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della
denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  le
autorizzazioni    comunali   sono   rilasciate   esclusivamente   per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano
ottenere  l'abilitazione  di  cui  all'articolo  3,  sono  tenuti, in
alternativa:
a)  a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  l'abilitazione  di  cui  all'articolo  3  in
considerazione delle maturate esperienze professionali;
b)  a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in
qualita' di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al
lavoro  presso  imprese  di  barbiere, non inferiore a tre anni, sono
ammessi  a  sostenere  l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa
frequenza  del  corso  di riqualificazione di cui alla lettera b) del
comma   5   del  presente  articolo.  Il  citato  corso  puo'  essere
frequentato  anche  durante  il  terzo  anno  di attivita' lavorativa
specifica.
7.  A  coloro  i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o
hanno  in  precedenza esercitato, l'attivita' di barbiere e' comunque
garantito il diritto di svolgere tale attivita'.
 
          Note all'art. 6:
              -   La   legge   14  febbraio  1963,  n.  161,  recante
          «Disciplina  dell'attivita'  di  barbiere,  parrucchiere ed
          affini»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 9 marzo
          1963, n. 66.
              - Il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n.
          161, e' il seguente.
              «Art.  2.  Il regolamento di cui al precedente articolo
          deve   prevedere   apposita   autorizzazione   valida   per
          l'intestatario   della  stessa  e  per  i  locali  in  essa
          indicati.  Nel caso di impresa gestita in forma societaria,
          la    concessione    dell'autorizzazione   e'   subordinata
          all'accertamento  della  qualificazione professionale della
          maggioranza  dei  soci quando si tratta di impresa avente i
          requisiti  previsti  dalla  legge 25 luglio 1956, n. 860, o
          della  persona  che assume la direzione dell'azienda quando
          si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge
          n. 860.
              Detta   autorizzazione   deve  essere  concessa  previo
          accertamento:
                a)  del  possesso  da  parte dell'impresa di cui e' o
          sara'   titolare   il   richiedente  l'autorizzazione,  dei
          requisiti  previsti dalla legge 25 luglio 1986, n. 860. Per
          le  imprese societarie diverse da quelle previste dall'art.
          3   della   suddetta   legge   n.   860,  la  richiesta  di
          autorizzazione  deve  contenere l'indicazione della persona
          cui  e'  affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento
          spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale
          accertamento  non  e'  richiesto  se l'impresa risulti gia'
          iscritta  nell'albo  provinciale delle imprese artigiane di
          cui  all'art.  9 della legge 25 luglio 1986, n. 860. Per le
          imprese  societarie  non  aventi i requisiti previsti dalla
          suddetta  legge  n.  860,  gli  organi comunali preposti al
          rilascio  dell'autorizzazione  devono accertare la regolare
          costituzione  della  societa'  e  l'avvenuta iscrizione nel
          registro   delle   imprese  e  nell'albo  della  camera  di
          commercio;
                b)   dei   requisiti   igienici   dei  locali,  delle
          attrezzature   e   delle   suppellettili   destinate   allo
          svolgimento delle attivita' di barbiere, di parrucchiere ed
          affini,   nonche'   dei   requisiti  sanitari  relativi  ai
          procedimenti tecnici usati in dette attivita'.
              L'accertamento  di  tali  condizioni  e requisiti e' di
          competenza  degli  organi  comunali,  secondo  le  norme  e
          disposizioni vigenti in materia;
                c)     della     qualificazione    del    richiedente
          l'autorizzazione  oppure del titolare o del direttore della
          azienda.
              La  qualificazione  professionale si intende conseguita
          dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore
          d'azienda,  se costui sia, o sia stato, gia' titolare di un
          esercizio  di  barbiere, di parrucchiere o mestiere affine,
          iscritto  in  un  albo provinciale delle imprese artigiane;
          ovvero   se   presti   o   abbia   prestato  la  sua  opera
          professionale  qualificata presso una impresa di barbiere o
          di   parrucchiere,   in   qualita'   di   dipendente  o  di
          collaboratore.
              L'accertamento  di  quest'ultima condizione spetta alla
          commissione   provinciale   per   l'artigianato,  la  quale
          rilascia  la  relativa certificazione previa indagine circa
          l'effettivita'   del   precedente  esercizio  professionale
          qualificato.    Si    ritiene    comunque   conseguita   la
          qualificazione  professionale  con  un periodo di attivita'
          lavorativa   qualificata   non  inferiore  a  due  anni  da
          accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o
          documentazione equipollente.
              La  qualificazione  professionale  si  intende altresi'
          conseguita  se  il  richiedente  abbia  seguito in regolare
          corso  di  apprendistato  ed  ottenuta  a qualificazione ai
          sensi  della  legge  19  gennaio 1955, n. 25, e delle norme
          applicative  previste  nei  contratti  collettivi di lavoro
          delle categorie interessate.
              Non   costituiscono   titolo  al  riconoscimento  della
          qualificazione  professionale  gli  attestati  ed i diplomi
          rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento
          e  di scuole professionali, che non siano stati autorizzati
          e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;
                d)  della  distanza  fra  il nuovo esercizio e quelli
          preesistenti  in  rapporto  alla densita' della popolazione
          residente  e  fluttuante  ed  al  numero  degli  addetti in
          esercizio nelle imprese, in conformita' ai criteri proposti
          dalla  commissione  di  cui  all'art. 2-bis, deliberati dal
          consiglio  comunale.  Tale  accertamento  e'  affidato agli
          organi  di  polizia municipale. Per le attivita' esercitate
          in  un altro Stato membro della comunita' economica europea
          la   qualificazione  professionale  e'  accertata  mediante
          apposito  attestato  rilasciato dall'autorita' od organismo
          competente  designato dallo Stato membro della comunita' di
          origine  o  di  provenienza  e  prodotto dall'interessato a
          sostegno  della  domanda  di  autorizzazione  all'esercizio
          delle attivita' contemplate nel precedente art. 1».