Art. 6. (Norme transitorie) 1. Le attivita' di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attivita' di acconciatore". 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attivita' di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore. 5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa: a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali; b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3; c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3. 6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualita' di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso puo' essere frequentato anche durante il terzo anno di attivita' lavorativa specifica. 7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attivita' di barbiere e' comunque garantito il diritto di svolgere tale attivita'.
Note all'art. 6: - La legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante «Disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1963, n. 66. - Il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' il seguente. «Art. 2. Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione e' subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860. Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento: a) del possesso da parte dell'impresa di cui e' o sara' titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1986, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui e' affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non e' richiesto se l'impresa risulti gia' iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1986, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della societa' e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio; b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attivita' di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonche' dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attivita'. L'accertamento di tali condizioni e requisiti e' di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia; c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda. La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, gia' titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualita' di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettivita' del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attivita' lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente. La qualificazione professionale si intende altresi' conseguita se il richiedente abbia seguito in regolare corso di apprendistato ed ottenuta a qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato; d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densita' della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformita' ai criteri proposti dalla commissione di cui all'art. 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento e' affidato agli organi di polizia municipale. Per le attivita' esercitate in un altro Stato membro della comunita' economica europea la qualificazione professionale e' accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorita' od organismo competente designato dallo Stato membro della comunita' di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' contemplate nel precedente art. 1».