Art. 7. (Termine di applicazione della legislazione vigente) 1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 7: - Per il testo della legge 14 febbraio 1963, n. 161, si veda le note all'art. 6. - La legge 23 dicembre 1970, n. 1142, recante «Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, numero 161, concernente la disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1971, n. 12. - La legge 29 ottobre 1984, n. 735, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1984, n. 302.