Art. 7.
        (Termine di applicazione della legislazione vigente)

1.  La  legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n.
1142,  e  la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con
la  presente  legge,  continuano ad avere applicazione fino alla data
indicata  dalle  leggi  regionali  adottate  sulla  base dei principi
recati dalla presente legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Note all'art. 7:
              - Per il testo della legge 14 febbraio 1963, n. 161, si
          veda le note all'art. 6.
              -   La   legge  23  dicembre  1970,  n.  1142,  recante
          «Modifiche   alla  legge  14  febbraio  1963,  numero  161,
          concernente   la  disciplina  dell'attivita'  di  barbiere,
          parrucchiere  per  uomo  e  donna  e  mestieri  affini», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1971, n. 12.
              - La legge 29 ottobre 1984, n. 735, recante «Attuazione
          della  direttiva  del  Consiglio delle comunita' europee n.
          82/489  del  19 luglio 1982 comportante misure destinate ad
          agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento
          e  di  libera prestazione dei servizi dei parrucchieri», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2 novembre 1984, n.
          302.