La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                     Tutela del simbolo olimpico
  1.  Il  simbolo  olimpico,  definito  nell'allegato del trattato di
Nairobi  del  26 settembre  1981,  ratificato ai sensi della legge 24
luglio  1985,  n.  434,  non puo' costituire oggetto di registrazione
come  marchio,  per  qualsiasi  classe  di  prodotti  o  servizi,  ad
eccezione  dei  casi  di richiesta o espressa autorizzazione in forma
scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).
  2.  Il  divieto  di  cui  al  comma 1 si applica anche ai segni che
contengono,   in  qualsiasi  lingua,  parole  o  riferimenti  diretti
comunque  a  richiamare  il  simbolo  olimpico, i Giochi olimpici e i
relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano
indicare  un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle
manifestazioni olimpiche.
  3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole
«olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.
  4.  Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo
sono nulle a tutti gli effetti di legge.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -   La  legge  24 luglio  1985,  n.  434  (Ratifica  ed
          esecuzione   del   trattato   di   Nairobi  concernente  la
          protezione  del  simbolo  olimpico,  adottato  a Nairobi il
          26 settembre  1981  e  firmato  dall'Italia  a  Ginevra  il
          15 giugno   1983),  e'  stata  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
              -  La  legge  5 ottobre  2000, n. 285 (Interventi per i
          Giochi   olimpici   invernali   «Torino   2006»)  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000, n.
          242.
              -  La  legge  24 luglio  1985,  n.  434,  (Ratifica  ed
          esecuzione   del   trattato   di   Nairobi  concernente  la
          protezione  del  simbolo  olimpico,  adottato  a Nairobi il
          26 settembre  1981  e  firmato  dall'Italia  a  Ginevra  il
          15 giugno   1983),  e'  stata  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.