Art. 2.
                  Titolarita' del simbolo olimpico
  1.   L'uso   del   simbolo  olimpico,  nonche'  dei  segni  di  cui
all'articolo  1,  comma 2, come marchio o come altro segno distintivo
dell'impresa,   e'  riservato  esclusivamente  al  Comitato  olimpico
nazionale  italiano  (CONI),  al Comitato per l'organizzazione dei XX
Giochi  olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo
svolgimento  dei  XX  Giochi olimpici invernali - Torino 2006, di cui
alla  legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni contenute
nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO,
il  CONI  e  la  citta'  di  Torino nonche' ai soggetti espressamente
autorizzati  in  forma  scritta  con  contratti  scritti, stipulati o
approvati dal CIO.
  2. E' vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in
vendita,  o  mettere  altrimenti  in  circolazione prodotti o servizi
utilizzando  segni  distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in
inganno  il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione
o  altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO
o i Giochi olimpici.
  3.   E'  vietato  intraprendere  attivita'  di  commercializzazione
parassita  («ambush  marketing»),  intese quali attivita' parallele a
quelle  esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai
soggetti  organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un
profitto economico.
  4. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il
31 dicembre  2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di
Nairobi  del  26 settembre  1981,  ratificato  ai  sensi  della legge
24 luglio 1985, n. 434.