Art. 3.
                              Sanzioni
  1.  Il  responsabile  delle  violazioni  ai  divieti previsti dalla
presente  legge e' punito con la sanzione amministrativa da un minimo
di  1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni
gia' previste dalla legislazione vigente.
  2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente
legge  e'  affidato  al  Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei
carabinieri   e   alla   Polizia   di  Stato,  nonche'  all'autorita'
giudiziaria  preposta  per  legge,  i  quali  provvedono  altresi' al
sequestro  di  tutto  quanto  risulti  prodotto,  messo in commercio,
utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.
  3.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti
economici  e  non  economici,  direttamente  o  a  mezzo  dei  propri
delegati,  possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonche'
dei   segni   costituiti   da  o  contenenti  le  parole  «olimpico»,
«Olimpiadi»  e  «Giochi  olimpici»  o  il  motto  olimpico,  anche da
attivita'  di  commercializzazione  parassita  («ambush  marketing»),
ulteriori  azioni,  sia  di  merito  che  cautelari,  previste  dalla
legislazione  vigente o in applicazione del diritto internazionale di
cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Nota all'art. 3:
              -  La  legge n. 218 del 1995 reca: «Riforma del sistema
          italiano  di diritto internazionale privato», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.