Art. 3. Sanzioni 1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni gia' previste dalla legislazione vigente. 2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge e' affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato, nonche' all'autorita' giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresi' al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonche' dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, anche da attivita' di commercializzazione parassita («ambush marketing»), ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 3: - La legge n. 218 del 1995 reca: «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.