Art. 2. 1. E' istituito il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia», in favore dei nonni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente piu' meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso di spese. 3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 non e' valida se non e' controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni. 5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia» a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.