Art. 2.
  1.  E'  istituito  il  «Premio  nazionale  del  nonno e della nonna
d'Italia»,  in  favore  dei  nonni che, nel corso dell'anno, si siano
distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano
sociale.
  2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, da
adottare  entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente   legge,   e'  nominata,  senza  oneri  per  lo  Stato,  una
Commissione  competente  a  valutare le dieci azioni socialmente piu'
meritevoli  per  l'anno  in  corso,  sulla  base  delle  informazioni
acquisite  da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non
comporta  la  corresponsione  di  alcuna  indennita'  o  compenso ne'
rimborso di spese.
  3.  La  graduatoria  deliberata dalla Commissione di cui al comma 2
non e' valida se non e' controfirmata dal Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
  4.  Possono  far  parte  della  Commissione  di  cui  al  comma 2 i
cittadini  italiani  e  degli  Stati  membri  dell'Unione europea che
abbiano compiuto i sessantacinque anni.
  5.  Il  Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale
del nonno e della nonna d'Italia» a coloro i quali abbiano conseguito
i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di
cui al comma 2.