Art. 3.
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 31 luglio 2005

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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