Art. 10.
                             Abrogazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento,  non  si  applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le
seguenti   disposizioni   del   decreto  legislativo  luogotenenziale
23 novembre  1944,  n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo;
articolo 2,  commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e
terzo,   e   comma   terzo;   articolo 3;   articolo 4;   articolo 5;
articolo 10,  commi  primo,  dalle  parole  «e sono» fino alla parola
«professione»,  e  secondo;  articolo 11;  articolo 12;  articolo 13;
articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) articolo 10,  commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo;
articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo,
dalle  parole  «ed  e»  alla  parola  «anni»,  commi secondo e terzo;
articolo 27,  commi  primo,  secondo,  terzo  e  quarto; articolo 28;
articolo 48,  comma  secondo,  dalle  parole  «; in caso» alla parola
«incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
    b)   articolo 5;   l'articolo   6,   comma  primo,  dalla  parola
«effettivi»  alla  parola  «due»,  commi secondo e terzo; articolo 7,
commi  primo  e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e
terzo;  articolo 15,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 aprile 1981, n. 350;
    c) articolo 14;  articolo 27,  comma  primo,  dalle  parole «alla
elezione»  alle  parole  «centrale  ed», del regio decreto 23 ottobre
1925, n. 2537;
    d)  articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola
«consecutive»;  articolo  13, comma 1, secondo periodo, limitatamente
alle  parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del
decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
    e)  articolo 19,  comma  primo,  dalle  parole  «,  il  quale  e'
composto»  fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della
legge 9 febbraio 1942, n. 194;
    f)  articolo 16,  comma primo, dalle parole «ed e' composto» alla
parola  «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed e'
costituito»   alla   parola  «seguenti»;  articolo 30,  comma  terzo;
articolo  31;  articolo  33;  articolo 34; articolo 35, commi primo e
secondo;  articolo 39,  comma  sesto,  della legge 24 maggio 1967, n.
396;
    g)  articolo 1,  commi  primo, dalle parole «ed e' composto» alla
parola  «membri»,  e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo,
quarto  e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5,
commi  quinto  e  sesto;  articolo 6,  commi  primo, secondo e terzo;
articolo 10,  commi  settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n.
616;
    h) articolo 2,  commi  1,  dalle  parole «, che e' composto» alla
parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla
parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.
 
          Note all'art. 10:
              -  Il  decreto  legislativo luogotenenziale 23 novembre
          1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei collegi
          e  sulle  Commissioni  centrali  professionali - pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - 23 dicembre
          1944, n. 98).
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27
          e  48  della  legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della
          professione  di  dottore  agronomo e di dottore forestale -
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21 gennaio 1976, n.
          17), come modificato dal presente regolamento:
              «Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - La
          maggioranza   dei   componenti  il  consiglio  deve  essere
          costituita  da  iscritti  all'albo  non  aventi rapporti di
          lavoro  dipendente  pubblico  o  privato  al  momento delle
          elezioni.
              Il    consiglio   uscente   rimane   in   carica   fino
          all'insediamento del nuovo consiglio.
              Art.   14   (Decadenza   dalla  carica  di  membro  del
          consiglio.  Sostituzione).  -  Il membro del consiglio che,
          senza  giustificato  motivo,  non interviene a tre riunioni
          consecutive, decade dalla carica.
              I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti
          dai  candidati  non eletti alle ultime elezioni che abbiano
          conseguito  la  maggioranza  prevista  dall'art. 19, ottavo
          comma,  secondo  l'ordine  di  preferenza  ivi indicato. In
          mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza
          suddetta,  si provvede mediante elezioni suppletive, con le
          modalita'  di  cui  al  citato  art. 19. I componenti cosi'
          eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
              Art.  19  (Assemblea  per  l'elezione del consiglio). -
          1.-8. (Abrogati).
              9.  Contro  i risultati delle elezioni ciascun iscritto
          all'albo  puo'  proporre  ricorso  al consiglio dell'ordine
          nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54.
              Art.   23   (Consiglio  dell'ordine  nazionale).  -  Il
          consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei
          dottori  forestali  ha  sede in Roma presso il Ministero di
          grazia e giustizia.
              Art. 27 (Elezione del consiglio dell'ordine nazionale).
          -  Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una
          commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia
          e  composta  di  cinque  professionisti  che, verificati il
          rispetto  dei  termini  e  la  regolarita' delle operazioni
          elettorali,   accerta   il   risultato   complessivo  della
          votazione  e  ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del
          Ministero.
              «Art.  48  (Svolgimento del procedimento disciplinare).
          -Il  presidente  nomina,  tra  i  membri  del consiglio, un
          relatore  il quale, nel giorno fissato per il procedimento,
          espone al consiglio i fatti per cui si procede.
              Il  consiglio,  udito  l'interessato  ed  esaminati  le
          eventuali  memorie  e documenti, delibera a maggioranza dei
          presenti.
              Se  l'interessato  non  si  presenta o non fa pervenire
          alcuna   memoria   difensiva   ne'  dimostra  un  legittimo
          impedimento, si procede in sua assenza.
              La   deliberazione  deve  contenere  l'indicazione  dei
          fatti,   i  motivi  della  decisione  e  la  decisione  del
          consiglio.
              Il  proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non
          essere luogo a provvedimento disciplinare".».
              -  L'art.  28  della  legge  n.  3  del 7 gennaio 1976,
          abrogato dal presente regolamento, recava:
              «Art. 28 (Incompatibilita).».
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 6, 7 e 9 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n.
          350  (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976,
          n.  3  - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1981,
          n. 187), come modificato dal presente regolamento:
              «Art.  6  (Seggio  elettorale).  - Il presidente, prima
          dell'inizio  delle operazioni di votazione, sceglie fra gli
          elettori presenti due scrutatori supplenti.
              Il  presidente  ed il segretario del seggio, in caso di
          impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente,
          dal  piu'  anziano  degli  scrutatori  supplenti o da altro
          componente   il   consiglio   dell'ordine   designato   dal
          presidente.
              Il  seggio  elettorale  deve essere istituito in locale
          idoneo   ad   assicurare   la  segretezza  del  voto  e  la
          visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
              Art.  7  (Votazione).  -Le schede, predisposte in unico
          modello  dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate
          e   firmate   dal   presidente   del   seggio   in   numero
          corrispondente  a  quello  degli  aventi  diritto  al voto,
          immediatamente    prima    dell'inizio   delle   operazioni
          elettorali:  esse  sono  consegnate  a  ciascun elettore al
          momento della votazione.
              Nell'elenco  degli  elettori  viene  presa  nota  degli
          iscritti che hanno votato.
              Nei  giorni  fissati  per  le elezioni le operazioni di
          votazione  si  svolgono  per  otto  ore  consecutive. Se le
          operazioni  elettorali  debbono essere proseguite il giorno
          successivo,  il  presidente del seggio provvede a sigillare
          l'urna  e  ad  assicurare la custodia di essa nonche' delle
          schede non ancora utilizzate.
              «Art.  9  (Scrutinio).  - Il risultato delle elezioni e
          l'avvenuta  proclamazione  sono comunicati entro tre giorni
          dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia
          ed al consiglio dell'Ordine nazionale.».
              -  Gli  articoli  5,  8 e 15 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30  aprile  1981,  n.  350, abrogati dal
          presente regolamento, recavano:
              «Art. 5 (Assemblea per la elezione del consiglio).
              Art. 8 (Chiusura della votazione).
              Art.    15    (Elezione   del   consiglio   dell'Ordine
          nazionale).».
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23
          ottobre  1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le
          professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   15   febbraio  1926,  n.  37),  come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art.   27  (Le  adunanze  generali  sono  ordinarie  e
          straordinarie).  -  Le adunanze ordinarie saranno convocate
          nel   termine   stabilito   dall'art.  30  e  provvederanno
          all'approvazione  del  conto consuntivo dell'anno decorso e
          del bilancio preventivo per l'anno venturo.
              Si  metteranno  poi  in discussione gli altri argomenti
          indicati nell'ordine del giorno.
              Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il
          consiglio  ritiene  conveniente  convocarle  o  quando,  da
          almeno  un  quinto  degli  iscritti, ne sia fatta richiesta
          scritta motivata.
              Le adunanze saranno convocate con le modalita' indicate
          nell'articolo precedente.».
              -  L'art.  14  del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre
          1925, abrogato dal presente regolamento, recava:
              «Art.  14.  -  E' istituita in Roma presso il Ministero
          dei  lavori  pubblici  una commissione centrale, alla quale
          spetta  di  decidere  sulle impugnative proposte, anche nel
          merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.».
              -  Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del
          decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994,
          n.  615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione
          delle  sedi  regionali  o  interregionali dell'Ordine e del
          Consiglio    nazionale   degli   assistenti   sociali,   ai
          procedimenti  elettorali  e alla iscrizione e cancellazione
          dall'albo   professionale   -   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  7  novembre  1994,  n. 260), come modificato dal
          presente regolamento:
              «Art. 2 (Consiglio regionale o interregionale). - 1.-2.
          (Abrogati).
              3.  Il  consiglio  elegge  tra i suoi componenti, nella
          prima   seduta,   il   presidente,  il  vicepresidente,  il
          segretario   ed  il  tesoriere,  ed  esercita  le  seguenti
          attribuzioni:
                a) cura   la   tenuta   dell'albo,  provvedendo  alle
          iscrizioni  e  alle  cancellazioni  dei  professionisti  ed
          effettuandone la revisione almeno ogni due anni;
                b) determina,   con   deliberazione   approvata   dal
          Ministero  vigilante  la tassa di iscrizione all'albo ed il
          contributo  annuale a carico degli iscritti stabilendone le
          modalita'  di  riscossione,  con facolta' di determinare la
          tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di
          iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;
                c) adotta  i  provvedimenti disciplinari a carico dei
          professionisti iscritti all'albo;
                d) provvede    all'amministrazione   del   patrimonio
          dell'ordine  e  redige annualmente la previsione di spesa e
          il  conto  consuntivo,  sottoponendoli all'approvazione del
          collegio di cui all'art. 3.
              4.  Il  presidente  rappresenta  l'ordine  regionale  o
          interregionale  e  ne  convoca  e  presiede  il  consiglio,
          formulando l'ordine del giorno delle riunioni.
              5.  Il  consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre
          mesi   ed   ogni  volta  che  ne  facciano  richiesta,  con
          indicazione  specifica  delle  questioni  da  trattare,  la
          maggioranza  dei  suoi  componenti  o almeno un terzo degli
          iscritti  all'albo.  Il  presidente  e'  tenuto ad inserire
          nell'ordine   del   giorno   le   questioni   indicate  dai
          richiedenti.
              6.  Il  verbale della riunione, redatto dal segretario,
          che  lo  sottoscrive  con  il  presidente, e' approvato dal
          consiglio  nella  prima  riunione successiva. Una copia del
          verbale  viene  tenuta  affissa  nella sede dell'ordine per
          almeno trenta giorni.
              «Art.   4   (Elezione   dei  componenti  del  consiglio
          regionale o interregionale). - 1.-6. (Abrogati).
              7.  Le  schede  da usare per la votazione sono vidimate
          dal  presidente  o  dal  vicepresidente  e  da  almeno  uno
          scrutatore.
              Art.  12  (Consiglio  nazionale).  -  1.  Il  Consiglio
          nazionale  e'  composto  da  quindici membri eletti tra gli
          iscritti  negli  albi regionali e interregionali. La carica
          di  consigliere  nazionale  e'  incompatibile con quella di
          consigliere di un ordine regionale o interregionale.
                 2.   Il   Consiglio  nazionale  elegge  tra  i  suoi
          componenti,   nella   prima   seduta,   il  presidente,  il
          vicepresidente,  il segretario ed il tesoriere, ed esercita
          le seguenti attribuzioni:
                a) promuove  e  coordina  le  attivita'  degli ordini
          regionali   o  interregionali  dirette  alla  tutela  della
          dignita' e del prestigio della professione;
                b) designa    i    rappresentanti    dell'ordine   in
          commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;
                c)  esprime pareri su questioni di carattere generale
          che interessano la professione;
                d)  decide  i  ricorsi  avverso  le deliberazioni dei
          consigli degli ordini regionali o interregionali in materia
          elettorale  e  disciplinare o concernenti l'iscrizione e la
          cancellazione dall'albo;
                e) determina,  con  delibera  approvata dal Ministero
          vigilante,  il  contributo  annuale a carico degli iscritti
          negli albi e le relative modalita' di riscossione;
                f)    provvede    all'amministrazione   del   proprio
          patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il
          conto   consuntivo,   sottoponendoli  all'approvazione  del
          collegio di cui all'art. 13.
              3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel
          suo   complesso  e  ne  convoca  e  presiede  il  Consiglio
          nazionale, formulando l'ordine del giorno.
              4.  Il  Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei
          mesi   ed   ogni  volta  che  ne  facciano  richiesta,  con
          indicazione  specifica  delle  questioni  da  trattare,  la
          maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di
          ordini  regionali o interregionali. Il presidente e' tenuto
          ad  inserire  nell'ordine  del giorno le questioni indicate
          dai richiedenti.
              5.  Il  verbale della riunione, redatto dal segretario,
          che  lo  sottoscrive  con  il  presidente, e' approvato dal
          consiglio  nella  prima  riunione successiva. Una copia del
          verbale  viene  trasmessa  a  ciascun  ordine  regionale  o
          interregionale.
              6.  Presso  il  Consiglio  nazionale il controllo sulla
          gestione  patrimoniale  e'  attribuito  ad  un  collegio di
          revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti
          dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le
          modalita'   previste  per  l'elezione  dei  componenti  del
          Consiglio   nazionale.   Al   collegio   si   applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.
              Art.  13  (Elezione  del  Consiglio  nazionale).  -  1.
          All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta
          giorni  precedenti  la  scadenza  del  Consiglio in carica,
          presso  ciascun  ordine  regionale  o interregionale. A tal
          fine  ciascun  consiglio  dell'ordine approva, la lista dei
          professionisti  che intende eleggere al Consiglio nazionale
          e  la  trasmette  alla  commissione  di  cui al comma 3 con
          l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.
              2. (Abrogato).
              3.  Presso  il  Ministero  di  grazia  e giustizia, una
          commissione  di  cinque  iscritti  negli albi che non siano
          componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine
          regionale   o   interregionale,   nominata   dal  Consiglio
          nazionale  e  presieduta  dal  componente  piu' anziano per
          iscrizione  all'albo  o,  nel  caso  di  pari anzianita' di
          iscrizione,  per  eta',  forma  in base ai voti spettanti a
          ciascun  consiglio la graduatoria dei professionisti votati
          e  proclama  eletti consiglieri nazionali i primi quindici,
          dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio
          nazionale  uscente  o,  se  questo  era  stato  sciolto, al
          commissario;  i  componenti  della  commissione  durano  in
          carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
              4.  Per  la  prima  elezione del Consiglio nazionale la
          proclamazione  degli eletti e' fatta dal direttore generale
          degli   affari   civili  e  delle  libere  professioni  del
          Ministero di grazia e giustizia.».
              -  L'art.  5  del  decreto  del  Ministro  di  grazia e
          giustizia  11  ottobre  1994, n. 615, abrogato dal presente
          regolamento, recava:
              «Art. 5 (Risultati dell'elezione).».
                -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 19 della legge 9
          febbraio   1942,   n.   194   (Disciplina  giuridica  della
          professione   di   attuario  -  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  25  marzo  1942,  n.  69),  come  modificato dal
          presente  regolamento: Commissione centrale per gli attuari
          (giurisprudenza di legittimita):
              «Art.  19.  - Presso il Ministero di grazia e giustizia
          e' costituita la Commissione centrale per gli attuari,
              La Commissione decide a maggioranza e, per la validita'
          della  deliberazione  occorre  la presenza di almeno cinque
          membri.
              Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo
          decreto,   alla   costituzione   della   segreteria   della
          commissione.
              La   Commissione   centrale   stabilira',  con  proprio
          regolamento,   approvato  dal  Ministro  per  la  grazia  e
          giustizia,  le  norme  di  procedura per la trattazione dei
          ricorsi proposti innanzi ad essa.
              Contro  la  decisione  della  Commissione  centrale  e'
          ammesso  ricorso  entro  trenta  giorni  alle sezioni unite
          della  Corte di cassazione del regno per incompetenza o per
          eccesso di potere.».
              -  Si  riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e
          39  della  legge  24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della
          professione   di   biologo   -  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  16  giugno  1967,  n.  149)  come modificato dal
          presente regolamento:
              «Art.   16  (Consiglio  dell'Ordine).  -  Il  Consiglio
          dell'Ordine ha sede in Roma.
              Il   Consiglio   dell'Ordine   esercita   le   seguenti
          attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:
                a) cura  l'osservanza  della legge professionale e di
          tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
                b) cura  la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e
          provvede  alle  iscrizioni  e  cancellazioni,  ne  cura  la
          revisione almeno ogni due anni;
                c) vigila  per  la  tutela del titolo professionale e
          svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio
          abusivo della professione;
                d) adotta provvedimenti disciplinari;
                e) provvede,  se  richiesto,  alla liquidazione degli
          onorari;
                f)   provvede   all'amministrazione   dei   beni   di
          pertinenza  dell'Ordine  nazionale e compila annualmente il
          bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
                g) stabilisce,  entro i limiti strettamente necessari
          a  coprire  le  spese per il funzionamento dell'Ordine, con
          deliberazione  da  approvarsi  dal Ministro per la grazia e
          giustizia,    la   misura   del   contributo   annuale   da
          corrispondersi   dagli  iscritti  nell'albo  o  nell'elenco
          nonche'  della  tassa per il rilascio dei certificati e dei
          pareri sulla liquidazione degli onorari.
              Art.   21  (Consiglio  nazionale  dei  biologi).  -  Il
          Consiglio  nazionale  dei  biologi ha sede a Roma presso il
          Ministero di grazia e giustizia.
              Art.  30 (Elettorato). - Sono elettori e possono essere
          eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio
          nazionale  dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non
          siano sospesi dall'esercizio della professione.
              Non  sono  elettori  e  non  possono  essere eletti gli
          iscritti nell'elenco speciale.
              Art.  35 (Scrutinio). - In caso contrario, sigillate le
          schede  in  una busta, rinvia le operazioni elettorali alla
          seconda  convocazione,  per  la  cui  validita'  i  votanti
          debbono essere non meno di un decimo degli elettori.
              Sono considerate nulle le schede che contengono segni o
          indicazioni  tali  da far ritenere in maniera inoppugnabile
          che  l'elettore  abbia  voluto  far  riconoscere il proprio
          voto.  Sono  nulli i voti eccedenti il numero dei candidati
          da eleggere.
              Terminato  lo  spoglio  delle  schede il presidente del
          seggio  forma,  in  base  al  numero dei voti riportati, la
          graduatoria  dei  candidati;  in  caso  di  parita' di voti
          prevale  il  candidato  piu'  anziano per iscrizione e, tra
          coloro  che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu'
          anziano per eta'.
              Il   presidente   del  seggio  provvede,  quindi,  alla
          proclamazione  dei candidati eletti, secondo l'ordine della
          graduatoria.
              Di  tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
          votazioni   e   all'espletamento   dello  scrutinio,  viene
          redatto,  a  cura  del segretario, verbale sottoscritto dal
          presidente del seggio e dal segretario medesimo.
              Art.  39  (Riunioni  del  Consiglio  dell'ordine  e del
          Consiglio  nazionale  dei biologi - Cariche). - Il Ministro
          per   la  grazia  e  giustizia  entro  venti  giorni  dalla
          proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del
          Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi
          e li convoca per l'insediamento.
              La  riunione e' presieduta dal consigliere piu' anziano
          per  eta'  e  si procede alla elezione di un presidente, un
          vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
              Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale
          dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza
          della maggioranza dei componenti.
              Se  il  presidente  e il vice presidente sono assenti o
          impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
              Le  deliberazioni  vengono prese a maggioranza assoluta
          di  voti  e  il  presidente  vota  per ultimo. I componenti
          eletti  che  sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono
          sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li
          seguono nell'ordine.
              In  caso  di  mancanza  di tali candidati si procede ad
          elezioni suppletive.
              I   predetti  membri  rimangono  in  carica  fino  alla
          scadenza del Consiglio.».
              -  Gli  articoli  31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24
          maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano:
              «Art. 31 (Elezione del Consiglio dell'ordine).
              Art. 33 (Composizione del seggio elettorale).
              Art. 34 (Votazione)».
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10
          della  legge  25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per
          l'applicazione   della  legge  3  febbraio  1963,  n.  112,
          contenente   norme   per  la  tutela  del  titolo  e  della
          professione   di   geologo   -  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  13  agosto  1966,  n.  201)  come modificato dal
          presente regolamento:
              «Art.  1  (Elettorato).  - Il Consiglio nazionale dello
          Ordine  dei  geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.
          112, ha sede in Roma.
              Sono  elettori  e  possono essere eletti componenti del
          Consiglio  nazionale e della Commissione centrale tutti gli
          iscritti  nell'albo  che  non  siano sospesi dall'esercizio
          della professione.
              (Non  sono  elettori  e  non  possono essere eletti gli
          iscritti nell'elenco speciale).
              Art.  2 (Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine).
          -  La  seconda  convocazione e' fissata a non meno di venti
          giorni dalla prima.
              Art.  4 (Composizione del seggio elettorale). - Durante
          la  votazione  e' sufficiente la presenza di tre componenti
          dell'ufficio elettorale.
              Art.  5  (Votazione).  -  Le  schede  per la prima e la
          seconda  convocazione sono predisposte, in unico modello, e
          timbrate  con  il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con
          l'indicazione  della convocazione cui si riferiscono, ed in
          numero  corrispondente  a  quello  degli  aventi diritto al
          voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra
          gli   scrutatori.   Lo   scrutatore  appone  la  sua  firma
          all'esterno della scheda.
              Quando   le   elezioni  dei  componenti  del  Consiglio
          nazionale  e dei membri elettivi della Commissione centrale
          si  svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di
          colore diverso.
              L'elettore,  previo  accertamento  della  sua identita'
          personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la
          compila  immediatamente  nella  parte  della  sala  a  cio'
          destinata:  quindi  la chiude e la riconsegna al presidente
          del seggio il quale la depone nell'urna.
              Dell'avvenuta votazione e' immediatamente presa nota da
          parte  di  uno degli scrutatori, il quale appone la propria
          firma   accanto  al  nome  del  votante  nell'elenco  degli
          elettori.
              Art.  6 (Scrutinio). - Sono considerate nulle le schede
          che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che
          l'elettore  abbia  voluto  far riconoscere il proprio voto.
          Non  si  tiene  conto,  nell'ordine dei nominativi indicati
          sulla   scheda,  di  quelli  che  eccedono  il  numero  dei
          candidati da eleggere.
              Terminato  lo  spoglio  delle  schede il presidente del
          seggio  forma,  in  base  al  numero dei voti riportati, la
          graduatoria  dei  candidati:  in  caso  di  parita' di voti
          prevale  il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo
          e,  tra  coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione,
          il piu' anziano per eta'.
              Il   presidente   del   seggio  provvede,  quindi  alla
          proclamazione  dei  candidati eletti secondo l'ordine della
          graduatoria.
              Di  tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
          votazioni   e   all'espletamento   dello  scrutinio,  viene
          redatto,  a  cura  del segretario, verbale sottoscritto dal
          presidente del seggio e dal segretario stesso.
              Art.  10  (Riunioni  del  Consiglio  nazionale  e della
          Commissione centrale - Cariche e durata). - Il Ministro per
          la   grazia   e   giustizia   entro   venti   giorni  dalla
          proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del
          Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.
              Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano
          per  eta',  sono eletti: un presidente, un vice presidente,
          un segretario ed un tesoriere.
              Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e
          giustizia  provvede  ai  sensi  dell'art. 12, ultimo comma,
          della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
              Per  la  validita'  delle  adunanze  della  Commissione
          centrale  e  del  Consiglio  nazionale  occorre la presenza
          della maggioranza dei componenti.
              Quando  il presidente e il vice presidente sono assenti
          od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
              Le  deliberazioni  vengono prese a maggioranza assoluta
          di voti e il presidente vota per ultimo.
              I  componenti  eletti,  venuti  a mancare per qualsiasi
          causa,   sono   sostituiti  dagli  eletti  che  li  seguono
          nell'ordine  della graduatoria. In caso di mancanza di tali
          candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i
          predetti  membri rimangono in carica fino alla scadenza del
          Consiglio.».
              -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          12   novembre   1990,  n.  339  (Decentramento  dell'Ordine
          nazionale dei geologi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23  novembre  1990,  n.  274), come modificato dal presente
          regolamento:
              «Art.  2  (Consiglio  regionale).  -  1.  Gli  iscritti
          all'ordine  regionale  eleggono  il consiglio regionale dei
          geologi.
              2. (Abrogato).
              3.   Per  la  prima  elezione  il  Consiglio  nazionale
          dell'ordine  nomina  per  ciascuna  regione  un commissario
          straordinario  che  entro  centoventi  giorni  dalla nomina
          provvede,   previa   formazione   dell'albo  e  dell'elenco
          speciale  regionale, alla convocazione dell'assemblea degli
          iscritti.   Si   applicano,   in   quanto  compatibili,  le
          disposizioni  degli  articoli 2  e  6 della legge 25 luglio
          1966,  n.  616,  sostituito  al  presidente  il commissario
          straordinario.
              4.  Sono  elettori  e possono essere eletti, oltre agli
          iscritti   all'albo   professionale,   anche   i   pubblici
          dipendenti  iscritti  nell'elenco speciale regionale di cui
          al comma 3.
              Art.  4 (Attribuzioni del consiglio regionale). - 1. Il
          consiglio  esercita  nella  propria regione le attribuzioni
          gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art.
          9  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  112,  sottoponendo
          all'approvazione   del   Consiglio  nazionale  il  bilancio
          annuale  e  il  conto  consuntivo di cui alla lettera f) di
          tale  articolo,  nonche' la misura del contributo annuale e
          delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
              2.  Le  delibere sono prese a maggioranza dei presenti;
          in  caso di parita' prevale il voto del presidente o chi ne
          fa le veci.».