Art. 10. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3; b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350; c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615; e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale e' composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194; f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed e' composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed e' costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396; g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed e' composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616; h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che e' composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei collegi e sulle Commissioni centrali professionali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 23 dicembre 1944, n. 98). - Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27 e 48 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1976, n. 17), come modificato dal presente regolamento: «Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. Art. 14 (Decadenza dalla carica di membro del consiglio. Sostituzione). - Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'art. 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalita' di cui al citato art. 19. I componenti cosi' eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio. Art. 19 (Assemblea per l'elezione del consiglio). - 1.-8. (Abrogati). 9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54. Art. 23 (Consiglio dell'ordine nazionale). - Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia. Art. 27 (Elezione del consiglio dell'ordine nazionale). - Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero. «Art. 48 (Svolgimento del procedimento disciplinare). -Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".». - L'art. 28 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 28 (Incompatibilita).». - Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1981, n. 187), come modificato dal presente regolamento: «Art. 6 (Seggio elettorale). - Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali. Art. 7 (Votazione). -Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione. Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonche' delle schede non ancora utilizzate. «Art. 9 (Scrutinio). - Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.». - Gli articoli 5, 8 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, abrogati dal presente regolamento, recavano: «Art. 5 (Assemblea per la elezione del consiglio). Art. 8 (Chiusura della votazione). Art. 15 (Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale).». - Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37), come modificato dal presente regolamento: «Art. 27 (Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie). - Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalita' indicate nell'articolo precedente.». - L'art. 14 del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 14. - E' istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1994, n. 260), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Consiglio regionale o interregionale). - 1.-2. (Abrogati). 3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni: a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni; b) determina, con deliberazione approvata dal Ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalita' di riscossione, con facolta' di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale; c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo; d) provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3. 4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni. 5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente e' tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti. 6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni. «Art. 4 (Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale). - 1.-6. (Abrogati). 7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore. Art. 12 (Consiglio nazionale). - 1. Il Consiglio nazionale e' composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale. 2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove e coordina le attivita' degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignita' e del prestigio della professione; b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali; c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione; d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo; e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalita' di riscossione; f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13. 3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno. 4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente e' tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti. 5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale. 6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3. Art. 13 (Elezione del Consiglio nazionale). - 1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva, la lista dei professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo. 2. (Abrogato). 3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente piu' anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianita' di iscrizione, per eta', forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. 4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti e' fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.». - L'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 5 (Risultati dell'elezione).». - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69), come modificato dal presente regolamento: Commissione centrale per gli attuari (giurisprudenza di legittimita): «Art. 19. - Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituita la Commissione centrale per gli attuari, La Commissione decide a maggioranza e, per la validita' della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri. Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione. La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa. Contro la decisione della Commissione centrale e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del regno per incompetenza o per eccesso di potere.». - Si riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e 39 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149) come modificato dal presente regolamento: «Art. 16 (Consiglio dell'Ordine). - Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma. Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme: a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni; c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; d) adotta provvedimenti disciplinari; e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari; f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonche' della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. Art. 21 (Consiglio nazionale dei biologi). - Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia. Art. 30 (Elettorato). - Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale. Art. 35 (Scrutinio). - In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validita' i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parita' di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo. Art. 39 (Riunioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche). - Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento. La riunione e' presieduta dal consigliere piu' anziano per eta' e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li seguono nell'ordine. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.». - Gli articoli 31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24 maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano: «Art. 31 (Elezione del Consiglio dell'ordine). Art. 33 (Composizione del seggio elettorale). Art. 34 (Votazione)». - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1966, n. 201) come modificato dal presente regolamento: «Art. 1 (Elettorato). - Il Consiglio nazionale dello Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma. Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. (Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale). Art. 2 (Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine). - La seconda convocazione e' fissata a non meno di venti giorni dalla prima. Art. 4 (Composizione del seggio elettorale). - Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Art. 5 (Votazione). - Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda. Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso. L'elettore, previo accertamento della sua identita' personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a cio' destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. Art. 6 (Scrutinio). - Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parita' di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso. Art. 10 (Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata). - Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112. Per la validita' delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Consiglio regionale). - 1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi. 2. (Abrogato). 3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario. 4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3. Art. 4 (Attribuzioni del consiglio regionale). - 1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo. 2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o chi ne fa le veci.».