Art. 2.
               Composizione dei consigli territoriali
  1.  Fatto  salvo  quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente
regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo
1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B
dei rispettivi albi pari a:
    a) sette,  se  il  numero  complessivo  degli iscritti non supera
cento;
    b)  nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma
non cinquecento;
    c) undici,   se  il  numero  complessivo  degli  iscritti  supera
cinquecento ma non millecinquecento;
    d) quindici,  se  il  numero  complessivo  degli  iscritti supera
millecinquecento.
  2.  I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella
tabella  di  cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente
regolamento.
  3.  I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti
all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o
settori di appartenenza.
  4.  I  consiglieri  restano  in carica quattro anni a partire dalla
data  della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in
vigore  del  presente regolamento, non possono essere eletti per piu'
di due volte consecutive.
  5.  Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e'
sostituito  dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima
sezione  dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta'
piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.