Art. 2. Composizione dei consigli territoriali 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente regolamento. 3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza. 4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive. 5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta' piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.