Art. 3.
                 Elezione dei consigli territoriali
  1. L'elezione del consiglio dell'ordine e' indetta dal consiglio in
carica  almeno  cinquanta  giorni  prima della sua scadenza, mediante
l'avviso  di  cui  al  comma  3.  La  prima votazione deve tenersi il
quindicesimo  giorno  feriale  successivo  a  quello  in cui e' stata
indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio
nazionale indire le elezioni.
  2.   Il   consiglio  dell'ordine  uscente  rimane  in  carica  sino
all'insediamento del nuovo consiglio.
  3.  L'avviso  di  convocazione  e'  spedito  a  tutti  gli iscritti
nell'albo,  esclusi  i  sospesi dall'esercizio della professione, per
posta   prioritaria,   per   telefax  o  a  mezzo  posta  elettronica
certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima
votazione.  L'avviso  e',  altresi',  pubblicato,  entro  il predetto
termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico
dell'ordine  l'onere  di  dare  prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni.  Ove  il  numero  degli iscritti superi i cinquecento,
puo'  tenere  luogo  dell'avviso, spedito per posta, la notizia della
convocazione   pubblicata   almeno  in  un  giornale  per  due  volte
consecutive.
  4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del
giorno  e  dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto,
nonche'  delle  procedure elettorali e del numero degli iscritti alle
due  sezioni  alla  data  di  indizione  delle elezioni medesime, che
costituisce  indice  di  riferimento per i calcoli di cui al presente
regolamento.
  5.  In  prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo
degli  aventi  diritto,  per  gli ordini con piu' di millecinquecento
iscritti  all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con
meno  di  millecinquecento  iscritti  all'albo. In seconda votazione,
l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per
gli  ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto
degli  aventi  diritto,  per  gli ordini con meno di millecinquecento
iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi
sia il numero dei votanti. Ai fini della validita' della votazione si
computano  le  schede  deposte nelle urne nel periodo di apertura dei
seggi  elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle pervenute per
posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
    6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il
seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora
siano  istituiti  piu'  seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le
urne  debitamente  sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni
caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
  7.  E'  ammessa  la  votazione  mediante  lettera  raccomandata, ad
eccezione  che  per  l'elezione  dei consigli provinciali. L'elettore
richiede  alla  segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata
e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda
stessa,  in  una  busta  chiusa,  sulla quale e' apposta la firma del
votante  autenticata  nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che
la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva
sotto  la  responsabilita'  del presidente. Il presidente consegna le
buste  al  presidente  del  seggio centrale alla chiusura della prima
votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del
seggio,  verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta,
ne  estrae  la  scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non
sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre
ai  fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti
si  tiene, altresi', conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto
che   ha   esercitato   il   voto   per  corrispondenza  puo'  votare
personalmente alla seconda e terza votazione.
  8.  Il  consiglio,  con la delibera che indice le elezioni, sceglie
per   ciascun   seggio,   tra   gli   iscritti,   il  presidente,  il
vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.
  9.  Durante  la  votazione  e'  richiesta la presenza di almeno tre
componenti del seggio.
  10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua
identita'   personale,  mediante  l'esibizione  di  un  documento  di
identificazione  ovvero  mediante  il  riconoscimento  da parte di un
componente del seggio.
  11.  L'elettore  ritira la scheda elettorale, che prevede un numero
di  righe  pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota
in  segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome
del  candidato  o dei candidati per i quali intende votare tra coloro
che  si  sono  candidati  ai  sensi  del comma 12. Si considerano non
apposti  i  nominativi  indicati dopo quelli corrispondenti al numero
dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.
  12.  Le  candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a
sette  giorni  prima  della  data  fissata per la prima votazione. Il
consiglio  dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi
per l'intera durata delle elezioni.
  13.  Nel  caso  in  cui  non  sia  stato  raggiunto  il  quorum, il
presidente,  sigillate  in  un  plico  per  l'archiviazione le schede
votate  al  seggio,  rinvia alla successiva votazione, che deve avere
luogo  il  giorno  feriale successivo. Le schede archiviate nel plico
non  concorrono  ai  fini  del  calcolo  del  quorum della successiva
votazione.
  14.  Il  seggio  elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto
ore  al  giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in
seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali
immediatamente  consecutivi;  in  terza  votazione,  per  otto ore al
giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
  15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono
ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila iscritti.
  16.  Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le
operazioni  di  voto,  il  presidente  del  seggio dichiara chiusa la
votazione.  Alle  ore  9.00  del giorno successivo, il presidente del
seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
  17.  Risultano  eletti,  per  ciascuna  sezione,  coloro  che hanno
riportato il maggior numero di voti.
  18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte
di  iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima
sezione  e'  eleggibile.  Ove  non  vi siano iscritti alla sezione B,
tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione
A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.
  19. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggiore
anzianita'  di  iscrizione  all'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianita', il maggiore di eta'.
  20.  Il  presidente del seggio centrale proclama il risultato delle
elezioni   e  ne  da'  immediata  comunicazione  al  Ministero  della
giustizia.