Art. 5.
Composizione,   elezione   e   presidenza   del  consiglio  nazionale
                             dell'ordine
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente
regolamento,  il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo
1  e' costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque
anni   a  partire  dalla  data  della  proclamazione  dei  risultati,
ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto
dalla  sezione  4  della  tabella  di cui all'Allegato 1 del presente
regolamento.   Il   consiglio   uscente   rimane   in   carica   sino
all'insediamento del nuovo consiglio.
  2.  I  consiglieri  del  consiglio  nazionale rappresentano tutti i
professionisti  iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali,
sono  eletti  senza  distinzione  riguardo  alle sezioni o settori di
appartenenza  e,  a  far  data  dall'entrata  in  vigore del presente
regolamento,  non  possono  essere  eletti  per  piu'  di  due  volte
consecutive.
  3.  Le  cariche  di  consigliere  nazionale  e  di  consigliere del
consiglio  territoriale  sono  incompatibili. L'opzione per una delle
due  cariche  e'  esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In
mancanza  di  opzione l'interessato decade dalla carica di membro del
consiglio nazionale.
  4.  Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del
presente  regolamento,  a  ciascun  consiglio spetta un voto per ogni
cento  iscritti  o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un
voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni
trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
  5.  All'elezione  del consiglio nazionale si procede presso ciascun
ordine  territoriale.  A tale fine e' convocata un'apposita seduta di
consiglio,  che  delibera,  a  maggioranza  dei  presenti, i quindici
candidati  che  intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro
che  si  sono  candidati,  ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione
dell'albo.   Della   seduta  e'  redatto  apposito  verbale,  che  e'
sottoscritto   dai   consiglieri  che  vi  hanno  partecipato  ed  il
presidente  dell'ordine  trascrive  i nominativi dei candidati votati
nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero
di  righe  pari  a  quello  dei  consiglieri da eleggere per ciascuna
sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si
considerano  non  apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici
trascritti  nella  scheda.  La scheda e' immediatamente trasmessa per
telefax  al  Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono
attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
  6.  Le  candidature  sono comunicate al consiglio nazionale, che le
pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito
nell'avviso  di  convocazione  dal  Ministero della giustizia, ove e'
altresi'  stabilito  il  giorno  nel quale tutti i consigli procedono
alla votazione.
  7.  Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte
di  iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B
e'  eleggibile.  Ove  non  vi  siano  iscritti alla sezione B tutti i
consiglieri  sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel
caso  in  cui  non  siano  state  presentate  candidature da parte di
iscritti alla sezione A ciascun iscritto e' eleggibile.
  8.  In  caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior
anzianita'  di  iscrizione  all'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianita', il maggiore di eta'.
  9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia
venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di
oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da
svolgersi ai sensi del presente regolamento.
  10.  Il  consiglio  nazionale  elegge  tra  i  propri componenti un
presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
  11.   Al   presidente  del  consiglio  nazionale  si  applicano  le
disposizioni   di   cui   all'articolo   4,  comma  2,  del  presente
regolamento.