Art. 5. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 e' costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio. 2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive. 3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche e' esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale. 4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. 5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine e' convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine. 6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove e' altresi' stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione. 7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto e' eleggibile. 8. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'. 9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento. 10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo. 11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.