Art. 6.
      Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari
  1.  Il  consiglio dell'ordine degli attuari e' formato da un numero
di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:
    a) sette,  se  il  numero  complessivo  degli iscritti non supera
cento;
    b)  nove,  se il numero complessivo degli iscritti supera i cento
ma non cinquecento;
    c)  undici,  se  il  numero  complessivo  degli iscritti supera i
cinquecento ma non millecinquecento;
    d) quindici,  se  il  numero  complessivo  degli  iscritti supera
millecinquecento.
  2.  Il  consiglio  dell'ordine  e' composto secondo quanto previsto
nella  tabella  di  cui  all'Allegato  3, che e' parte integrante del
presente  regolamento.  Le  elezioni sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 3 del presente regolamento.
  3. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella
tabella  di  cui all'Allegato 4, che e' parte integrante del presente
regolamento.   Le   elezioni   sono   regolate   dalle   disposizioni
dell'articolo 3 del presente regolamento.