Art. 6. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari 1. Il consiglio dell'ordine degli attuari e' formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a: a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento; c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento; d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 2. Il consiglio dell'ordine e' composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che e' parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento. 3. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che e' parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.