Art. 7.
                   Consiglio nazionale dei geologi
  1.  Il  consiglio  nazionale  dell'ordine dei geologi si compone di
quindici  membri  eletti  dagli  iscritti  all'albo. Le elezioni sono
regolate  dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e
terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla
meta'.
  2. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella
tabella  di  cui all'Allegato 5, che e' parte integrante del presente
regolamento.