Art. 7. Consiglio nazionale dei geologi 1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla meta'. 2. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che e' parte integrante del presente regolamento.