Art. 8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi 1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine. 2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. 3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che e' parte integrante del presente regolamento.