Art. 8.
       Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi
  1.  Il  consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale
dei  biologi  si  compongono,  rispettivamente, di nove e di quindici
membri,  eletti  in  collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo
dell'ordine.
  2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.
  3.  I  consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella
di   cui  all'Allegato  6,  che  e'  parte  integrante  del  presente
regolamento.