Art. 9.
                      Procedimenti disciplinari
  1.   Fatto   salvo   quanto   previsto   dai   singoli  ordinamenti
professionali  per  l'istruttoria,  il  consiglio,  ove competente in
materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli
iscritti.  Nell'esercizio  di  tale  funzione  esso  e'  composto dai
consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato
al procedimento.
  2.  Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo
non  sia  tale  da  costituire  un  collegio, il consiglio giudica in
composizione monocratica.
  3.  In  caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con
maggiore anzianita' di iscrizione.
  4.  In  mancanza  di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo,
giudica  il  consiglio  dell'ordine territorialmente piu' vicino, che
abbia  tra  i  suoi  componenti  almeno  un consigliere iscritto alla
stessa  sezione  dell'albo.  Nei  consigli  nazionali  e  per  quelli
territoriali  ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di
rappresentanti   iscritti  alla  sezione  B  degli  albi  giudica  il
consiglio  nazionale  o territoriale al quale appartiene l'incolpato,
anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.