Art. 9. Procedimenti disciplinari 1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso e' composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento. 2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica. 3. In caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianita' di iscrizione. 4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente piu' vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.