Art. 10.

                   Armonizzazione della normativa

  1.  Ai  fini  dell'adozione  dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con
decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
  2.  All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma
1  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie,  umane  e strumentali
disponibili  a legislazione vigente. La partecipazione alle attivita'
del  comitato  non  da'  luogo alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o rimborso spese.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata
in   vigore   del  presente  decreto,  sono  apportate  le  modifiche
necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la
normativa  vigente  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  esterno e
dell'ambiente  abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
  4.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
sentita  la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  apportate  le
modifiche  necessarie per coordinare con le disposizioni del presente
decreto  la  normativa  vigente  in  materia  di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata
ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.