Art. 10.
Armonizzazione della normativa
1. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
2. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma
1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attivita'
del comitato non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o rimborso spese.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche
necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la
normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le
modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente
decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata
ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.