Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o
provincia autonoma competente, costituita da uno o piu' centri
abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui
popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto
al traffico civile in cui si svolgono piu' di 50.000 movimenti
all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di
atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su
aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica
nazionale;
c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su
cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui
transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di veicoli;
e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il
rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire,
stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi
effetti nocivi;
g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo
e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunita' di
persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico
relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;
l) «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a
una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa
ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico
che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il
numero di persone esposte in una determinata area o il numero di
abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in
una certa zona;
p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla
determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a
causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di
previsioni generali per tale zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di
inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario,
la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento
acustico futuro mediante attivita' di programmazione, quali la
classificazione acustica e la pianificazione territoriale,
l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei
trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di
insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle
sorgenti;
s) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche e le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente
esterno prodotti dalle attivita' umane, compreso il rumore emesso da
mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico
ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attivita'
industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un
descrittore acustico e l'entita' di un effetto nocivo;
v) «siti di attivita' industriale»: aree classificate V o VI ai
sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attivita' industriali
quali quelle definite nell'allegato 1 al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59;
z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di
Lday e Levening il cui superamento induce le autorita' competenti ad
esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i
valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore,
dell'ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi
possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come
nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso
dell'ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata
dall'autorita' comunale nella quale Lden, o altro descrittore
acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un
determinato valore limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona
delimitata dalla competente autorita' che non risente del rumore
prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o
da attivita' ricreative.