Art. 3. 
 
          Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche 
 
  1. Entro il 30 giugno 2007: 
    a)  l'autorita'  individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma elabora e trasmette alla regione o alla  provincia  autonoma
competente le mappe acustiche strategiche,  nonche'  i  dati  di  cui
all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati
con piu' di 250.000 abitanti; 
    b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di
trasporto o delle relative  infrastrutture  elaborano  e  trasmettono
alla regione  o  alla  provincia  autonoma  competente  la  mappatura
acustica,  nonche'  i  dati  di  cui  all'allegato  6,  riferiti   al
precedente  anno  solare,  degli  assi  stradali  principali  su  cui
transitano  piu'  di  6.000.000  di  veicoli  all'anno,  degli   assi
ferroviari principali su  cui  transitano  piu'  di  60.000  convogli
all'anno e degli aeroporti principali.  Nel  caso  di  infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi  enti  trasmettono
la mappatura acustica ed i dati di  cui  all'allegato  6  relativi  a
dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti. 
  2. Nel caso di servizi  pubblici  di  trasporto  e  delle  relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche'  i
dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre  2006
all'autorita' individuata al comma 1, lettera a). 
  3. Entro il 30 giugno 2012: 
    a)  l'autorita'  individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma elabora e trasmette alla regione o alla  provincia  autonoma
competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati,  nonche'
i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare; 
    b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di
trasporto o delle relative  infrastrutture  elaborano  e  trasmettono
alla regione  o  alla  provincia  autonoma  competente  la  mappatura
acustica,  nonche'  i  dati  di  cui  all'allegato  6,  riferiti   al
precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari  principali.
Nel caso di infrastrutture principali che  interessano  piu'  regioni
gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i  dati  di  cui
all'allegato  6  relativi  a  dette   infrastrutture   al   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  ed  alle  regioni  o
province autonome competenti. 
  4. Nel caso di servizi  pubblici  di  trasporto  e  delle  relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche'  i
dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre  2011
all'autorita' individuata al comma 3, lettera a). 
  5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e  3  sono  elaborate  in  conformita'  ai  requisiti  minimi
stabiliti all'allegato 4, nonche' ai criteri  stabiliti  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei  trasporti,
sentita la Conferenza unificata, da adottare  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  tenuto  conto  anche
della normazione tecnica di settore. 
  6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e 3 sono riesaminate e,  se  necessario,  rielaborate  almeno
ogni cinque anni dalla prima elaborazione. 
  7. La regione o la provincia autonoma  competente  o,  in  caso  di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il  Ministero
dell'ambiente e dalla tutela del territorio  verifica  che  le  mappe
acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1  e  3
soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. 
  8. Nelle zone che confinano  con  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio,
avvalendosi  delle  dotazioni  umane  e  strumentali  disponibili   a
legislazione vigente, coopera con le autorita'  competenti  di  detti
Stati ai fini della mappa acustica  strategica  di  cui  al  presente
articolo. 
  9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica.