Art. 3.
Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma
competente le mappe acustiche strategiche, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati
con piu' di 250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono
alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura
acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al
precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui
transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi
ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli
all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono
la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a
dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i
dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006
all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2012:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma
competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonche'
i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono
alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura
acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al
precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali.
Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni
gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o
province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i
dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011
all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e 3 sono elaborate in conformita' ai requisiti minimi
stabiliti all'allegato 4, nonche' ai criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche
della normazione tecnica di settore.
6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno
ogni cinque anni dalla prima elaborazione.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il Ministero
dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che le mappe
acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3
soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione
europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente, coopera con le autorita' competenti di detti
Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente
articolo.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.