Art. 4. 
 
                           Piani d'azione 
 
  1. Entro il 18 luglio 2008: 
    a)  l'autorita'  individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma,  tenuto  conto  dei   risultati   delle   mappe   acustiche
strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette  alla  regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le  sintesi
di cui all'allegato  6  per  gli  agglomerati  con  piu'  di  250.000
abitanti; 
    b) le societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi  pubblici  di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della  mappatura  acustica  di  cui  all'articolo  3,   elaborano   e
trasmettono alla regione od  alla  provincia  autonoma  competente  i
piani di azione e le sintesi di cui  all'allegato  6,  per  gli  assi
stradali principali su cui transitano piu' di  6.000.000  di  veicoli
all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui  transitano  piu'
di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel  caso
di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli  stessi
enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato  6
relativi a dette infrastrutture al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti. 
  2. Nel caso di servizi  pubblici  di  trasporto  e  delle  relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma  1,  lettera  b),  nonche'  le
sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi  entro  il  18  gennaio
2008 all'autorita' individuata al comma 1 lettera a). 
  3. Entro il 18 luglio 2013: 
    a)  l'autorita'  individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma,  tenuto  conto  dei   risultati   delle   mappe   acustiche
strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette  alla  regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le  sintesi
di cui all'allegato 6 per gli agglomerati; 
    b) le societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi  pubblici  di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano  e  trasmettono
alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di  azione
e le  sintesi  di  cui  all'allegato  6,  per  gli  assi  stradali  e
ferroviari principali. Nel  caso  di  infrastrutture  principali  che
interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione
e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni
o province autonome competenti. 
  4. Nel caso di servizi  pubblici  di  trasporto  e  delle  relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma  3,  lettera  b),  nonche'  le
sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi  entro  il  18  gennaio
2013 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a). 
  5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e  3  sono  predisposti  in
conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche'  ai
criteri stabiliti con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio, di concerto con i  Ministeri  della  salute  e
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   sentita   la   Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica  di
settore. 
  6. L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
competente e le societa' e gli enti gestori di  servizi  pubblici  di
trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i
piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque  anni  e,  comunque,
ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi  sostanziali  che  si
ripercuotono sulla situazione acustica esistente. 
  7. La regione o la provincia autonoma  competente  o,  in  caso  di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il  Ministero
dell'ambiente e dalla tutela del  territorio  verifica  che  i  piani
d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i  requisiti  stabiliti  al
comma 5. 
  8. I  piani  d'azione  previsti  ai  commi  1  e  3  recepiscono  e
aggiornano i piani di  contenimento  e  di  abbattimento  del  rumore
prodotto per lo svolgimento dei  servizi  pubblici  di  trasporto,  i
piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali
di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati  ai
sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10,  comma  5,  7  e  4,
comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
  9. Restano  ferme  le  disposizioni  relative  alle  modalita',  ai
criteri ed ai termini per l'adozione dei piani  di  cui  al  comma  8
stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla  normativa  vigente  in
materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995. 
  10. Nelle zone che confinano con  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
coopera con le autorita' competenti di  detti  Stati  ai  fini  della
elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo. 
  11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica.