Art. 4.
Piani d'azione
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche
strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con piu' di 250.000
abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e
trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i
piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi
stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli
all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano piu'
di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso
di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi
enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6
relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonche' le
sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio
2008 all'autorita' individuata al comma 1 lettera a).
3. Entro il 18 luglio 2013:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche
strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono
alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione
e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e
ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che
interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione
e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni
o province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonche' le
sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio
2013 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in
conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore.
6. L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
competente e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i
piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque,
ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si
ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il Ministero
dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che i piani
d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al
comma 5.
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e
aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore
prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i
piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali
di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai
sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4,
comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalita', ai
criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8
stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in
materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione
europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della
elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.