Art. 5.
Descrittori acustici e loro applicazione
1. Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura
acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3
sono utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo
quanto stabilito all'allegato 1.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli
algoritmi per la conversione dei valori limite previsti
all'articolo 2 della stessa legge, secondo i descrittori acustici di
cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' individuata
dalla regione o provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori
di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti
dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight,
sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2,
purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano
i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai
sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.