Art. 5.

              Descrittori acustici e loro applicazione

  1.  Ai  fini  dell'elaborazione  e  della revisione della mappatura
acustica  e  delle  mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3
sono  utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo
quanto stabilito all'allegato 1.
  2.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi
dell'articolo 3  della  legge  n.  447  del  1995,  i  criteri  e gli
algoritmi   per   la   conversione   dei   valori   limite   previsti
all'articolo 2  della stessa legge, secondo i descrittori acustici di
cui al comma 1.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, l'autorita' individuata
dalla  regione  o provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori
di  servizi  pubblici  di  trasporto  o delle relative infrastrutture
possono  utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti
dalle  norme  vigenti,  convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight,
sulla  base  dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2,
purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
  4.  Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano
i  descrittori  acustici  ed  i relativi valori limite determinati ai
sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.