Art. 7. 
 
Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e
                     della tutela del territorio 
 
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
comunica alla Commissione: 
    a) entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque  anni,
entro il 30 giugno, gli assi stradali principali  su  cui  transitano
piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali
su cui transitano piu' di 60.000  convogli  all'anno,  gli  aeroporti
principali e gli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti; 
    b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni,
gli  altri  agglomerati  e  gli  altri  assi  stradali  e  ferroviari
principali; 
    c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3
e 6, i  dati  relativi  alle  mappe  acustiche  strategiche  ed  alle
mappature acustiche previsti all'allegato 6; 
    d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3
e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche'
i criteri adottati per  individuare  le  misure  previste  nei  piani
stessi; 
    e) entro il 31 dicembre 2005,  informazioni  sui  valori  limite,
espressi in Lden e Lnight, in  vigore  per  il  rumore  del  traffico
veicolare, ferroviario  ed  aereo  in  prossimita'  degli  aeroporti,
nonche' i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attivita'
industriali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la regione  o  la  provincia
autonoma competente e le societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto  di
competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio: 
    a) entro il 30 settembre  2005  e,  successivamente  ogni  cinque
anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a); 
    b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni,
i dati di cui al comma 1, lettera b); 
    c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3
e 6, i  dati  relativi  alle  mappe  acustiche  strategiche  ed  alle
mappature acustiche previsti all'allegato 6; 
    d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3
e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche'
i criteri adottati per  individuare  le  misure  previste  nei  piani
stessi.