Art. 8. 
 
              Informazione e consultazione del pubblico 
 
  1. L'informazione relativa alla mappatura  acustica  e  alle  mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione  di
cui all'articolo 4 e' resa  accessibile  dall'autorita'  pubblica  in
conformita' alle disposizioni del  decreto  legislativo  24  febbraio
1997, n. 39, e  successive  modificazioni,  anche  avvalendosi  delle
tecnologie  di  telecomunicazione  informatica  e  delle   tecnologie
elettroniche disponibili. 
  2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  3,  hanno
l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano,  mediante  avviso
pubblico, le modalita' con le quali il pubblico puo'  consultare  gli
stessi   piani;   entro   quarantacinque   giorni   dalla    predetta
comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie
in forma scritta dei quali i  soggetti  proponenti  i  piani  tengono
conto ai fini della elaborazione dei piani stessi. 
  3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati
allo   stesso   comma   2   disciplinano   ulteriori   modalita'   di
partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.