Art. 8.
Informazione e consultazione del pubblico
1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di
cui all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorita' pubblica in
conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 39, e successive modificazioni, anche avvalendosi delle
tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie
elettroniche disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno
l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso
pubblico, le modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli
stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta
comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie
in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono
conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati
allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di
partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.