Art. 9.
Modifica degli allegati
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono
modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle
disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute
conoscenze tecniche.