IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
Vista la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, del-l'11 giugno 2003,
che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare
negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come
modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, recante
attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli
animali durante il trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e
90/425/CEE relative ai controlli veterinari negli scambi
intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo definisce le condizioni di
polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.