Art. 10. 
                       Garanzie complementari 
 
  1. Il Ministero della salute puo' sottoporre alla  Commissione  per
attuare garanzie per gli scambi  di  ovini  e  caprini  un  programma
nazionale obbligatorio o volontario di  controllo  per  una  malattia
contagiosa figurante nell'allegato B, rubrica III.