Art. 11. 
       Ulteriori garanzie complementari per le aziende indenni 
 
  1. Il Ministero della salute quando accerta che il  territorio  sia
totalmente o parzialmente indenne da  una  delle  malattie  che  sono
enumerate all'allegato «B», rubrica III ed a cui sono  sensibili  gli
ovini  ed  i  caprini,  presenta  alla   Commissione   le   opportune
documentazioni al fine di ottenere  garanzie  per  gli  scambi  degli
ovini e dei caprini.