Art. 11.
Ulteriori garanzie complementari per le aziende indenni
1. Il Ministero della salute quando accerta che il territorio sia
totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono
enumerate all'allegato «B», rubrica III ed a cui sono sensibili gli
ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le opportune
documentazioni al fine di ottenere garanzie per gli scambi degli
ovini e dei caprini.