Art. 12.
Requisiti dei centri di raccolta ai fini degli scambi
1. Ai fini dell'attribuzione del numero di riconoscimento di cui
all'articolo 6, comma 7, i centri di raccolta degli ovini e caprini
destinati agli scambi tra Stati membri di cui al comma 7
dell'articolo 6, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale che
garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni
dell'articolo 3, comma 5;
b) essere situati in una zona non soggetta a divieto o
restrizioni secondo la normativa comunitaria o la legislazione
nazionale;
c) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione
secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
d) in base alla capacita', essere provvisti:
1) di un ambiente esclusivamente adibito a tal fine quando
utilizzati come centro di raccolta;
2) di impianti adeguati che consentono di caricare e scaricare
e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli
e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali
impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
3) di opportune infrastrutture di ispezione;
4) di opportune infrastrutture di isolamento;
5) di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e
dei carri bestiame adeguate;
6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame
e del letame;
7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo,
8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;
e) ammettere solo animali identificati secondo la normativa
comunitaria e che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti nel
presente decreto per ciascuna categoria di animali. A tale fine,
all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro
verifica o fa verificare i documenti sanitari o gli altri documenti
di accompagnamento in base alle specie o alle categorie in questione,
essendo comunque responsabile di tale verifica;
f) essere ispezionati regolarmente dal servizio veterinario
dell'azienda sanitaria al fine di verificare il permanere dei
requisiti che hanno consentito il riconoscimento.
2. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve,
in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di
identificazione degli animali, iscrivere in un apposito registro o su
supporto informatico e conservare per almeno tre anni le informazioni
relative a:
a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di
uscita, il numero e l'identificazione degli animali delle specie
ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine
degli animali che entrano nel centro, nonche' il numero di
riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta, qualora gli
animali siano transitati prima di entrare nel centro e la loro
destinazione prevista;
b) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di
immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal
centro.
3. Le regioni e le province autonome possono limitare
l'autorizzazione dei centri di raccolta di cui agli articoli 1 e 2,
lettera l), ad una sola delle specie contemplate dal presente decreto
o solo agli animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso,
oppure ai soli animali da macello. Esse comunicano ogni dato relativo
a detti centri, e i successivi aggiornamenti, al Ministero della
salute con cadenza almeno annuale o ogni qualvolta ne venga fatta
richiesta; sulla base dei dati pervenuti, il citato Ministero redige
un elenco nazionale di detti centri e lo trasmette alla Commissione
europea.
4. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle dotazioni di
personale delle aziende sanitarie, assicurano quando i centri di
raccolta sono operativi, la presenza di un numero di veterinari
ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni loro assegnate nei
centri di raccolta.
5. Il riconoscimento di cui al comma 1:
a) e' sospeso in caso di mancato rispetto delle disposizioni del
presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni
previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinato solo
quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno
determinato la sospensione;
b) e' revocato in caso di reiterate violazioni alla normativa
veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la
salute pubblica o per la sanita' animale.
6. Alla revoca del riconoscimento adottato ai sensi del comma 5
consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 3.