Art. 12. 
        Requisiti dei centri di raccolta ai fini degli scambi 
 
  1. Ai fini dell'attribuzione del numero di  riconoscimento  di  cui
all'articolo 6, comma 7, i centri di raccolta degli ovini  e  caprini
destinati  agli  scambi  tra  Stati  membri  di  cui   al   comma   7
dell'articolo 6, devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 
    a) essere sotto il controllo  di  un  veterinario  ufficiale  che
garantisce   in   particolare   il   rispetto   delle    disposizioni
dell'articolo 3, comma 5; 
    b)  essere  situati  in  una  zona  non  soggetta  a  divieto   o
restrizioni  secondo  la  normativa  comunitaria  o  la  legislazione
nazionale; 
    c) essere puliti  e  disinfettati  prima  di  ogni  utilizzazione
secondo le istruzioni del veterinario ufficiale; 
    d) in base alla capacita', essere provvisti: 
      1) di un ambiente esclusivamente  adibito  a  tal  fine  quando
utilizzati come centro di raccolta; 
      2) di impianti adeguati che consentono di caricare e  scaricare
e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli
e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie;  tali
impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente; 
      3) di opportune infrastrutture di ispezione; 
      4) di opportune infrastrutture di isolamento; 
      5) di attrezzature di pulizia e di disinfezione  dei  locali  e
dei carri bestiame adeguate; 
      6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello  strame
e del letame; 
      7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo, 
      8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale; 
    e) ammettere  solo  animali  identificati  secondo  la  normativa
comunitaria e che  soddisfano  i  requisiti  sanitari  stabiliti  nel
presente decreto per ciascuna categoria  di  animali.  A  tale  fine,
all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro
verifica o fa verificare i documenti sanitari o gli  altri  documenti
di accompagnamento in base alle specie o alle categorie in questione,
essendo comunque responsabile di tale verifica; 
    f)  essere  ispezionati  regolarmente  dal  servizio  veterinario
dell'azienda  sanitaria  al  fine  di  verificare  il  permanere  dei
requisiti che hanno consentito il riconoscimento. 
  2. Il proprietario o il responsabile del centro di  raccolta  deve,
in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi  di
identificazione degli animali, iscrivere in un apposito registro o su
supporto informatico e conservare per almeno tre anni le informazioni
relative a: 
    a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata  e  di
uscita, il numero e  l'identificazione  degli  animali  delle  specie
ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di  origine
degli  animali  che  entrano  nel  centro,  nonche'  il   numero   di
riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta, qualora gli
animali siano transitati prima  di  entrare  nel  centro  e  la  loro
destinazione prevista; 
    b) il numero di registrazione del trasportatore e  il  numero  di
immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal
centro. 
  3.  Le  regioni   e   le   province   autonome   possono   limitare
l'autorizzazione dei centri di raccolta di cui agli articoli 1  e  2,
lettera l), ad una sola delle specie contemplate dal presente decreto
o solo agli animali da riproduzione, da allevamento  o  da  ingrasso,
oppure ai soli animali da macello. Esse comunicano ogni dato relativo
a detti centri, e i  successivi  aggiornamenti,  al  Ministero  della
salute con cadenza almeno annuale o ogni  qualvolta  ne  venga  fatta
richiesta; sulla base dei dati pervenuti, il citato Ministero  redige
un elenco nazionale di detti centri e lo trasmette  alla  Commissione
europea. 
  4. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle dotazioni di
personale delle aziende sanitarie,  assicurano  quando  i  centri  di
raccolta sono operativi, la  presenza  di  un  numero  di  veterinari
ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni  loro  assegnate  nei
centri di raccolta. 
  5. Il riconoscimento di cui al comma 1: 
    a) e' sospeso in caso di mancato rispetto delle disposizioni  del
presente decreto nonche' in caso  di  violazione  delle  disposizioni
previste dalle altre  normative  veterinarie;  e'  ripristinato  solo
quando si e'  accertata  la  cessazione  delle  cause  che  ne  hanno
determinato la sospensione; 
    b) e' revocato in caso di  reiterate  violazioni  alla  normativa
veterinaria ovvero qualora  la  violazione  comporti  rischi  per  la
salute pubblica o per la sanita' animale. 
  6. Alla revoca del riconoscimento adottato ai  sensi  del  comma  5
consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 3.