Art. 13.
Registrazione del commerciante
1. Il commerciante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), deve
essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda
sanitaria. Il commerciante che gestisce un impianto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), per poter operare, deve essere
autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma, che rilascia un
numero di riconoscimento veterinario.
2. A tale fine il commerciante e' obbligato a:
a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende
che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tale fine il
commerciante deve accertare che gli animali siano opportunamente
identificati e accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista
dal presente decreto;
b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al
documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di
identificazione degli animali, i seguenti dati che devono essere
conservati per almeno tre anni:
1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le
categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie
ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine
degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento
o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli
animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione;
2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di
immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;
3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione
degli animali;
4) le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e il numero di
serie dei certificati sanitari;
c) provvedere affinche', nel caso di soggiorno degli animali nei
loro impianti:
1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali
una formazione specifica relativamente ai requisiti del presente
decreto, nonche' alla cura e al benessere di detti animali;
2) gli animali siano periodicamente sottoposti a controlli di
un veterinario ufficiale ed eventualmente a prove di laboratorio e
siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione
di malattie.
3. Ciascuna struttura utilizzata dal commerciante per l'esercizio
della sua professione, deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, e registrato con le modalita' stabilite all'articolo 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. A
tale fine ciascuna struttura deve:
a) essere soggetta al controllo di un veterinario ufficiale che
garantisce il rispetto;
b) essere situata in una zona non soggetta a divieto o
restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale;
c) essere provvista:
1) di impianti adeguati e di capacita' sufficiente, in
particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di
isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in
cui si manifesti una malattia contagiosa;
2) di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del
caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di
nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente
necessarie. Tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati
facilmente;
3) di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame;
4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
d) essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzazione
secondo le istruzioni e con l'utilizzo di mezzi indicati dal
veterinario ufficiale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del
presente decreto, nonche' in caso di violazione delle disposizioni
previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo
quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno
determinato la sospensione;
b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa
veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la
salute pubblica o per la sanita' animale.
5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4,
consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome dispongono periodiche
ispezioni per verificare l'osservanza delle prescrizioni stabilite
nel presente articolo.