Art. 13.
                   Registrazione del commerciante

  1. Il commerciante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), deve
essere   registrato   presso  il  servizio  veterinario  dell'azienda
sanitaria.   Il   commerciante   che  gestisce  un  impianto  di  cui
all'articolo  2,  comma 1, lettera n), per poter operare, deve essere
autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma, che rilascia un
numero di riconoscimento veterinario.
  2. A tale fine il commerciante e' obbligato a:
    a)  trattare  solo  animali identificati e provenienti da aziende
che  soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tale fine il
commerciante  deve  accertare  che  gli  animali siano opportunamente
identificati  e  accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista
dal presente decreto;
    b)  iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al
documento   di   accompagnamento   oppure   ai  numeri  o  marchi  di
identificazione  degli  animali,  i  seguenti  dati che devono essere
conservati per almeno tre anni:
      1)  il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le
categorie,  il  numero e l'identificazione degli animali delle specie
ovina  e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine
degli  animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento
o  di  registrazione  del  centro di raccolta attraverso il quale gli
animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione;
      2)  il numero di registrazione del trasportatore e il numero di
immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;
      3)  il  nome  e  l'indirizzo  dell'acquirente e la destinazione
degli animali;
      4)  le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e il numero di
serie dei certificati sanitari;
    c)  provvedere affinche', nel caso di soggiorno degli animali nei
loro impianti:
      1)  sia impartita al personale adibito al governo degli animali
una  formazione  specifica  relativamente  ai  requisiti del presente
decreto, nonche' alla cura e al benessere di detti animali;
      2)  gli  animali siano periodicamente sottoposti a controlli di
un  veterinario  ufficiale  ed eventualmente a prove di laboratorio e
siano  prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione
di malattie.
  3.  Ciascuna  struttura utilizzata dal commerciante per l'esercizio
della sua professione, deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo
17  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, e registrato con le modalita' stabilite all'articolo 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. A
tale fine ciascuna struttura deve:
    a)  essere  soggetta al controllo di un veterinario ufficiale che
garantisce il rispetto;
    b)   essere  situata  in  una  zona  non  soggetta  a  divieto  o
restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale;
    c) essere provvista:
      1)   di  impianti  adeguati  e  di  capacita'  sufficiente,  in
particolare  di  infrastrutture  di  ispezione e di infrastrutture di
isolamento  che  permettano  di isolare tutti gli animali nel caso in
cui si manifesti una malattia contagiosa;
      2) di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del
caso,  di  ospitare  opportunamente  gli  animali, di abbeverarli, di
nutrirli   e  di  somministrare  loro  tutte  le  cure  eventualmente
necessarie.  Tali  impianti devono poter essere puliti e disinfettati
facilmente;
      3) di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame;
      4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
    d)  essere  pulita  e  disinfettata  prima  di ogni utilizzazione
secondo  le  istruzioni  e  con  l'utilizzo  di  mezzi  indicati  dal
veterinario ufficiale.
  4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
    a)  e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del
presente  decreto,  nonche'  in caso di violazione delle disposizioni
previste  dalle  altre  normative  veterinarie;  e' ripristinata solo
quando  si  e'  accertata  la  cessazione  delle  cause  che ne hanno
determinato la sospensione;
    b)  e'  revocata  in  caso di reiterate violazioni alla normativa
veterinaria  ovvero  qualora  la  violazione  comporti  rischi per la
salute pubblica o per la sanita' animale.
  5.  Alla  revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4,
consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.
  6.   Le  regioni  e  le  province  autonome  dispongono  periodiche
ispezioni  per  verificare  l'osservanza delle prescrizioni stabilite
nel presente articolo.