Art. 14.
Requisiti relativi al trasportatore
1. Il trasportatore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
n. 532 del 1992, e successive modificazioni, deve:
a) utilizzare per il trasporto degli animali mezzi di trasporto:
1) costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il
foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo;
2) puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati dal
servizio veterinario immediatamente dopo ogni trasporto di animali o
di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se
ritenuto necessario da parte del servizio veterinario, prima di ogni
trasporto di animali;
b) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la
disinfezione approvate dal servizio veterinario, di impianti per
l'immagazzinamento dello strame e del letame o, in alternativa,
fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte
presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario.
2. Per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il
trasportatore deve tenere e conservare per almeno tre anni un
registro contenente le seguenti informazioni:
a) luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo
delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono
stati prelevati;
b) luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e
indirizzo del o dei destinatari;
c) specie e numero degli animali trasportati;
d) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
e) dati particolareggiati della documentazione di
accompagnamento, quali il relativo numero ed ogni altro elemento
relativo alla documentazione stessa.
3. Il trasportatore deve garantire che, tra la partenza
dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo
di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con
animali di qualifica sanitaria inferiore.
4. Il trasportatore deve preventivamente assumere per iscritto
l'impegno, nei confronti della ASL presso la quale e' registrato:
a) di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al
presente decreto, ed in particolare alle disposizioni previste dal
presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve
accompagnare gli animali;
b) di affidare il trasporto degli animali a personale in possesso
delle capacita', competenza e conoscenze professionali necessarie.