Art. 14. 
                 Requisiti relativi al trasportatore 
 
  1. Il trasportatore di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
n. 532 del 1992, e successive modificazioni, deve: 
    a) utilizzare per il trasporto degli animali mezzi di trasporto: 
      1) costruiti in modo  tale  che  il  letame,  lo  strame  o  il
foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo; 
      2) puliti e  disinfettati  con  disinfettanti  autorizzati  dal
servizio veterinario immediatamente dopo ogni trasporto di animali  o
di prodotti che possono incidere sulla salute  degli  animali  e,  se
ritenuto necessario da parte del servizio veterinario, prima di  ogni
trasporto di animali; 
    b)  disporre  di  attrezzature  adeguate  per  la  pulizia  e  la
disinfezione approvate dal  servizio  veterinario,  di  impianti  per
l'immagazzinamento dello strame  e  del  letame  o,  in  alternativa,
fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte
presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario. 
  2. Per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di  animali,  il
trasportatore deve  tenere  e  conservare  per  almeno  tre  anni  un
registro contenente le seguenti informazioni: 
    a) luogo, data del ritiro, nome o  ragione  sociale  e  indirizzo
delle aziende o dei centri di raccolta dai  quali  gli  animali  sono
stati prelevati; 
    b) luogo  e  data  della  consegna,  nome  o  ragione  sociale  e
indirizzo del o dei destinatari; 
    c) specie e numero degli animali trasportati; 
    d) data e luogo delle operazioni di disinfezione; 
    e)    dati    particolareggiati    della    documentazione     di
accompagnamento, quali il relativo  numero  ed  ogni  altro  elemento
relativo alla documentazione stessa. 
  3.  Il  trasportatore  deve  garantire   che,   tra   la   partenza
dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo  al  luogo
di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto  con
animali di qualifica sanitaria inferiore. 
  4. Il trasportatore  deve  preventivamente  assumere  per  iscritto
l'impegno, nei confronti della ASL presso la quale e' registrato: 
    a) di adottare tutte le  misure  necessarie  per  conformarsi  al
presente decreto, ed in particolare alle  disposizioni  previste  dal
presente articolo concernenti la documentazione appropriata che  deve
accompagnare gli animali; 
    b) di affidare il trasporto degli animali a personale in possesso
delle capacita', competenza e conoscenze professionali necessarie.