Art. 15.
Certificazione sanitaria per il trasporto
1. Gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati, durante il
trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario
conforme, a seconda dei casi, al modello I, II o III che figura
nell'allegato «E». Il certificato e' costituito da un unico foglio, o
qualora sia necessario piu' di un foglio, i gruppi di due o piu'
fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed e' provvisto di un
numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame
sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di
destinazione. Il certificato ha una validita' di dieci giorni a
decorrere dalla data dell'esame sanitario.
2. Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario,
comprese le garanzie complementari, per una partita di animali
possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di
raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli
impianti riconosciuti del commerciante; a tal fine i certificati
sanitari devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al
termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal
presente decreto.
3. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta
effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali.
4. Per gli ovini e i caprini da ingrasso e da allevamento spediti
in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto
situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui
al comma 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura
nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole
dei controlli previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale
contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario
ufficiale responsabile dell'azienda d'origine.
5. Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato
membro da un centro di raccolta riconosciuto o da impianti
riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di origine,
il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme al modello I che
figura nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito
favorevole dei controlli necessari, previsti dal comma 3 e di un
documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal
veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine o del
centro di raccolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).
6. Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro
di raccolta riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 7,
comma 4, lettera a), il veterinario ufficiale responsabile del centro
di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un
attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo
certificato sanitario conforme al modello 1 che figura nell'allegato
«E», annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali
e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal
caso il periodo di validita' combinata dei certificati non puo'
essere superiore a quello di cui al comma 1.
7. Il veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario
per gli scambi intracomunitari in conformita', a seconda dei casi,
del modello I, II, o III che figura nell'allegato E e' tenuto a
provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema
ANIMO il giorno del rilascio del certificato.