Art. 15. 
              Certificazione sanitaria per il trasporto 
 
  1. Gli ovini e i caprini debbono essere  accompagnati,  durante  il
trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario
conforme, a seconda dei casi, al modello  I,  II  o  III  che  figura
nell'allegato «E». Il certificato e' costituito da un unico foglio, o
qualora sia necessario piu' di un foglio, i  gruppi  di  due  o  piu'
fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed e' provvisto di  un
numero  di  serie.  Esso  viene  rilasciato  il   giorno   dell'esame
sanitario, perlomeno in una  delle  lingue  ufficiali  del  paese  di
destinazione. Il certificato ha  una  validita'  di  dieci  giorni  a
decorrere dalla data dell'esame sanitario. 
  2. Gli esami sanitari per il rilascio  del  certificato  sanitario,
comprese le  garanzie  complementari,  per  una  partita  di  animali
possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un  centro  di
raccolta riconosciuto o,  nel  caso  di  animali  da  macello,  negli
impianti riconosciuti del commerciante;  a  tal  fine  i  certificati
sanitari devono essere redatti  dal  veterinario  ufficiale  solo  al
termine delle ispezioni, delle visite e dei  controlli  previsti  dal
presente decreto. 
  3. Il veterinario ufficiale responsabile  del  centro  di  raccolta
effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali. 
  4. Per gli ovini e i caprini da ingrasso e da  allevamento  spediti
in un altro Stato  membro  da  un  centro  di  raccolta  riconosciuto
situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui
al comma 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che  figura
nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole
dei controlli previsti dal  comma  3  e  di  un  documento  ufficiale
contenente  le  informazioni  necessarie  stilate   dal   veterinario
ufficiale responsabile dell'azienda d'origine. 
  5. Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un  altro  Stato
membro  da  un  centro  di  raccolta  riconosciuto  o   da   impianti
riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di  origine,
il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme al modello I che
figura nell'allegato «E», e' rilasciato  solo  a  seguito  dell'esito
favorevole dei controlli necessari, previsti dal  comma  3  e  di  un
documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal
veterinario  ufficiale  responsabile  dell'azienda  d'origine  o  del
centro di raccolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a). 
  6. Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro
di raccolta riconosciuto secondo  quanto  previsto  dall'articolo  7,
comma 4, lettera a), il veterinario ufficiale responsabile del centro
di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito  fornisce  un
attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia  un  secondo
certificato sanitario conforme al modello 1 che figura  nell'allegato
«E», annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali
e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal
caso il periodo di  validita'  combinata  dei  certificati  non  puo'
essere superiore a quello di cui al comma 1. 
  7. Il veterinario ufficiale che rilascia un  certificato  sanitario
per gli scambi intracomunitari in conformita', a  seconda  dei  casi,
del modello I, II, o III che  figura  nell'allegato  E  e'  tenuto  a
provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema
ANIMO il giorno del rilascio del certificato.