Art. 18. 
             Deroghe sottoposte a regime di reciprocita' 
 
  1. Il Ministero  della  salute  puo'  concedere,  a  condizioni  di
reciprocita', deroghe all'ispezione di cui all'articolo 4,  comma  1,
lettera  b),  ed  all'obbligo  del  certificato  sanitario   di   cui
all'articolo 15, agli Stati membri che offrano garanzie equivalenti a
quelle previste all'articolo 8 e all'articolo 9, lettere a) e  c),  e
ne informa la Commissione.