Art. 18.
Deroghe sottoposte a regime di reciprocita'
1. Il Ministero della salute puo' concedere, a condizioni di
reciprocita', deroghe all'ispezione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), ed all'obbligo del certificato sanitario di cui
all'articolo 15, agli Stati membri che offrano garanzie equivalenti a
quelle previste all'articolo 8 e all'articolo 9, lettere a) e c), e
ne informa la Commissione.