Art. 19.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 4, e
all'articolo 12, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione
amministrativa, pecuniaria da euro 6.000 a euro 36.000, la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, 14, comma 3, 13,
comma 1, 6, comma 7, e 3, commi 1, 2 e 3.