Art. 19. 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro  6.000  la  violazione
delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  14,  commi  2  e  4,  e
all'articolo 12, comma 2. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la  sanzione
amministrativa, pecuniaria da euro 6.000 a euro 36.000, la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, 14, comma 3, 13,
comma 1, 6, comma 7, e 3, commi 1, 2 e 3.