Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) ovini o caprini da macello: gli animali della specie  ovina  e
caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo
essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per  esservi
macellati; 
    b) ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento:  gli  animali
della specie ovina  e  caprina  diversi  da  quelli  menzionati  alle
lettere a) e c), destinati  ad  essere  avviati  verso  il  luogo  di
destinazione direttamente o dopo essere transitati da  un  centro  di
raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento; 
    c) ovini o caprini da ingrasso: gli animali della specie ovina  e
caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b),  destinati
ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o  dopo
essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto  per  esservi
ingrassati e successivamente macellati; 
    d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne  da  brucellosi:
l'azienda  che  soddisfa  le  condizioni  di  cui  all'allegato  «A»,
capitolo 1, sezione I; 
    e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi:  l'azienda  che
soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 2; 
    f) malattie soggette a dichiarazione  obbligatoria:  le  malattie
elencate nell'allegato «B», sezione I; 
    g) veterinario  ufficiale:  il  medico  veterinario  dell'azienda
sanitaria locale; 
    h) azienda di origine: l'azienda in cui gli ovini e i caprini  si
trovano a titolo permanente e nella  quale  sono  tenuti  i  registri
attestanti la permanenza degli animali che possono  essere  esaminati
dai servizi veterinari delle aziende sanitarie; 
    i) centro di raccolta: l'impianto, il  mercato  e  la  fiera  nei
quali  sono  raggruppati,  sotto  la  supervisione  del   veterinario
ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da  differenti  aziende,
ai  fini  della  costituzione  di  gruppi  di  animali  destinati  ai
movimenti nazionali; 
    l) centro di raccolta riconosciuto:  l'impianto  nel  quale  sono
raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti  aziende,
ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati  ad  essere
spediti verso altri Stati membri; 
    m) commerciante: una persona fisica  o  giuridica  che  compra  e
vende, direttamente o indirettamente, animali a  titolo  commerciale,
ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro  29
giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi
impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non  sono
di sua proprieta'; 
    n) impianto riconosciuto del commerciante: gli  impianti  gestiti
da un commerciante riconosciuto dall'autorita' competente e nei quali
sono raggruppati gli ovini o  i  caprini  provenienti  da  differenti
aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati  ad
essere spediti verso altri Stati membri; 
    o)  trasportatore:  una  persona  fisica  o  giuridica   di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come
modificato dal decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  388,  di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 532 del 1992»; 
    p) regione: la parte del  territorio  di  uno  Stato  membro,  di
superficie non inferiore a 2000 Km2, che  e'  soggetta  al  controllo
delle competenti autorita' veterinarie e che include almeno una delle
seguenti regioni amministrative: 
      1) Belgio: province/province; 
      2) Germania: Regierungsbezirk; 
      3) Danimarca: amt o island; 
      4) Francia: departement; 
      5) Italia: provincia; 
      6) Lussemburgo: -; 
      7) Paesi Bassi: RVV-kring; 
      8) Regno Unito: 
        Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county; 
        Scozia: district o island area; 
      9) Irlanda: county; 
      10) Grecia: vomos; 
      11) Spagna: provincia; 
      12) Portogallo: 
        territorio continentale: distrito; 
        altre parti del territorio del Portogallo: regia;o auto¨noma; 
      13) Austria: Bezirk; 
      14) Svezia: la"n; 
      15) Finlandia: la"a"ni/la"n. 
  2. Fatte salve le definizioni di cui al comma 1, si applicano,  ove
necessario, quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993,  n.
28, e successive modificazioni, nonche'  quelle  di  cui  al  decreto
legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni. 
  3. Restano fermi gli obblighi di  registrazione  delle  aziende  di
ovini e caprini  da  eseguire  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1996,  n.  317,  e
successive modificazioni.