Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e
caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo
essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi
macellati;
b) ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento: gli animali
della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle
lettere a) e c), destinati ad essere avviati verso il luogo di
destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di
raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;
c) ovini o caprini da ingrasso: gli animali della specie ovina e
caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), destinati
ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo
essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi
ingrassati e successivamente macellati;
d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi:
l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A»,
capitolo 1, sezione I;
e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che
soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 2;
f) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie
elencate nell'allegato «B», sezione I;
g) veterinario ufficiale: il medico veterinario dell'azienda
sanitaria locale;
h) azienda di origine: l'azienda in cui gli ovini e i caprini si
trovano a titolo permanente e nella quale sono tenuti i registri
attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati
dai servizi veterinari delle aziende sanitarie;
i) centro di raccolta: l'impianto, il mercato e la fiera nei
quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario
ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende,
ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai
movimenti nazionali;
l) centro di raccolta riconosciuto: l'impianto nel quale sono
raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende,
ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere
spediti verso altri Stati membri;
m) commerciante: una persona fisica o giuridica che compra e
vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale,
ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29
giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi
impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono
di sua proprieta';
n) impianto riconosciuto del commerciante: gli impianti gestiti
da un commerciante riconosciuto dall'autorita' competente e nei quali
sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti
aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad
essere spediti verso altri Stati membri;
o) trasportatore: una persona fisica o giuridica di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come
modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 532 del 1992»;
p) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di
superficie non inferiore a 2000 Km2, che e' soggetta al controllo
delle competenti autorita' veterinarie e che include almeno una delle
seguenti regioni amministrative:
1) Belgio: province/province;
2) Germania: Regierungsbezirk;
3) Danimarca: amt o island;
4) Francia: departement;
5) Italia: provincia;
6) Lussemburgo: -;
7) Paesi Bassi: RVV-kring;
8) Regno Unito:
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county;
Scozia: district o island area;
9) Irlanda: county;
10) Grecia: vomos;
11) Spagna: provincia;
12) Portogallo:
territorio continentale: distrito;
altre parti del territorio del Portogallo: regia;o auto¨noma;
13) Austria: Bezirk;
14) Svezia: la"n;
15) Finlandia: la"a"ni/la"n.
2. Fatte salve le definizioni di cui al comma 1, si applicano, ove
necessario, quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al decreto
legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.
3. Restano fermi gli obblighi di registrazione delle aziende di
ovini e caprini da eseguire secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e
successive modificazioni.