Art. 20. 
                       Provvedimenti regionali 
 
  1. Le regioni e le province  autonome  si  conformano  direttamente
alle modalita' di applicazione ed alle modifiche degli allegati della
disciplina comunitaria attuata con il presente  decreto  disposti  in
sede comunitaria e ne assicurano l'applicazione da parte dei  servizi
veterinari delle aziende sanitarie. 
  2. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, si provvede: 
    a)   a   stabilire   modalita'   uniformi    di    registrazione,
autorizzazione o riconoscimento veterinario  delle  strutture  e  dei
commercianti di cui al presente decreto; 
    b) a individuare forme di semplificazione delle procedure di  cui
alla lettera a) anche mediante dichiarazione  di  equipollenza  o  di
estensione dell'efficacia, su richiesta di parte,  dei  provvedimenti
amministrativi in corso di validita' comunque denominati,  rilasciati
dalle Autorita' sanitarie a fini igienico-sanitario  e  di  controllo
veterinario a favore  di  soggetti  o  strutture  che  gia'  svolgono
attivita'  di  commercio  o  allevamento  di  animali  di  specie  di
interesse zootecnico; 
    c) a definire forme adeguate di acquisizione e archiviazione  dei
dati individuando quelli che devono essere  comunicati  al  Ministero
della salute, ed a  stabilire  le  modalita'  e  la  frequenza  delle
attivita'  dei  servizi  veterinari  relative  sia   alla   vigilanza
ordinaria che al controllo e all'intervento veterinario  in  caso  di
rischio sanitario, nonche' ogni  altro  aspetto  ritenuto  opportuno,
compresi quelli riguardanti i trasportatori di animali e le attivita'
da essi svolte. 
  3. In correlazione ai requisiti  sanitari  stabiliti  nel  presente
decreto, con decreto di natura non regolamentare del  Ministro  della
salute sono adottate, su parere della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e tenuto  conto  del  regolamento  (CE)  n.  999/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e  successive
modificazioni, norme di profilassi  delle  encefalopatie  spongiformi
trasmissibili relative  agli  animali  delle  specie  sensibili;  con
analogo  provvedimento  sono  apportate  le   eventuali,   successive
modifiche   rese   opportune   da   nuove    o    diverse    esigenze
tecnicoscientifiche, di sorveglianza epidemiologica  o  di  controllo
sanitario. 
  4. E' obbligo dei commercianti, dei titolari o dei responsabili  di
una  qualunque  delle  strutture  indicate   nel   presente   decreto
richiedere la registrazione,  l'autorizzazione  o  il  riconoscimento
veterinario; le spese connesse a ciascuna tipologia di  provvedimento
richiesto sono  a  carico  dei  richiedenti,  sulla  base  del  costo
effettivo del servizio prestato e  secondo  tariffe  e  modalita'  da
stabilirsi con disposizioni regionali. 
  5. Restano fermi gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo  30
gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.