Art. 20.
Provvedimenti regionali
1. Le regioni e le province autonome si conformano direttamente
alle modalita' di applicazione ed alle modifiche degli allegati della
disciplina comunitaria attuata con il presente decreto disposti in
sede comunitaria e ne assicurano l'applicazione da parte dei servizi
veterinari delle aziende sanitarie.
2. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede:
a) a stabilire modalita' uniformi di registrazione,
autorizzazione o riconoscimento veterinario delle strutture e dei
commercianti di cui al presente decreto;
b) a individuare forme di semplificazione delle procedure di cui
alla lettera a) anche mediante dichiarazione di equipollenza o di
estensione dell'efficacia, su richiesta di parte, dei provvedimenti
amministrativi in corso di validita' comunque denominati, rilasciati
dalle Autorita' sanitarie a fini igienico-sanitario e di controllo
veterinario a favore di soggetti o strutture che gia' svolgono
attivita' di commercio o allevamento di animali di specie di
interesse zootecnico;
c) a definire forme adeguate di acquisizione e archiviazione dei
dati individuando quelli che devono essere comunicati al Ministero
della salute, ed a stabilire le modalita' e la frequenza delle
attivita' dei servizi veterinari relative sia alla vigilanza
ordinaria che al controllo e all'intervento veterinario in caso di
rischio sanitario, nonche' ogni altro aspetto ritenuto opportuno,
compresi quelli riguardanti i trasportatori di animali e le attivita'
da essi svolte.
3. In correlazione ai requisiti sanitari stabiliti nel presente
decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute sono adottate, su parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e tenuto conto del regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e successive
modificazioni, norme di profilassi delle encefalopatie spongiformi
trasmissibili relative agli animali delle specie sensibili; con
analogo provvedimento sono apportate le eventuali, successive
modifiche rese opportune da nuove o diverse esigenze
tecnicoscientifiche, di sorveglianza epidemiologica o di controllo
sanitario.
4. E' obbligo dei commercianti, dei titolari o dei responsabili di
una qualunque delle strutture indicate nel presente decreto
richiedere la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento
veterinario; le spese connesse a ciascuna tipologia di provvedimento
richiesto sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo
effettivo del servizio prestato e secondo tariffe e modalita' da
stabilirsi con disposizioni regionali.
5. Restano fermi gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.