Art. 21. 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti  a
materia di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto  al
recepimento della direttiva 2003/50/CE, si applicano fino  alla  data
di entrata in vigore della  normativa  di  attuazione  adottata,  nel
rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dei
principi fondamentali desumibili dal presente  decreto,  da  ciascuna
regione e provincia autonoma. 
  2. Le regioni e  le  aziende  sanitarie  svolgono  gli  adempimenti
previsti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica.