Art. 21.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a
materia di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2003/50/CE, si applicano fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna
regione e provincia autonoma.
2. Le regioni e le aziende sanitarie svolgono gli adempimenti
previsti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.