Art. 3.
Requisiti sanitari ai fini degli scambi
1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli
scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6
e 7.
2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli
scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6
e 8, fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli
articoli 10 e 11.
3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono
essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui
agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 fatte salve le eventuali garanzie
complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero
della salute, d'intesa con la regione o la provincia autonoma
destinatarie degli animali, puo' accordare deroghe generali o
limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione,
d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo
temporaneo in prossimita' delle frontiere interne della Comunita'; il
Ministero della salute informa la Commissione europea del contenuto
delle deroghe accordate.
5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo
a destinazione, il detentore degli animali ed il trasportatore,
garantiscono che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di
scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con
altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A tale fine, le
regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali
sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.