Art. 3. 
               Requisiti sanitari ai fini degli scambi 
 
  1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere  destinati  agli
scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5,  6
e 7. 
  2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati  agli
scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5,  6
e 8, fatte salve le eventuali garanzie complementari ai  sensi  degli
articoli 10 e 11. 
  3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da  allevamento  possono
essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di  cui
agli articoli 4, 5, 6, 8  e  9  fatte  salve  le  eventuali  garanzie
complementari ai sensi degli articoli 10 e 11. 
  4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il  Ministero
della salute,  d'intesa  con  la  regione  o  la  provincia  autonoma
destinatarie  degli  animali,  puo'  accordare  deroghe  generali   o
limitate  per  i  movimenti  di  ovini  e  caprini  da  riproduzione,
d'allevamento e  da  ingrasso  destinati  esclusivamente  al  pascolo
temporaneo in prossimita' delle frontiere interne della Comunita'; il
Ministero della salute informa la Commissione europea  del  contenuto
delle deroghe accordate. 
  5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo
a destinazione, il  detentore  degli  animali  ed  il  trasportatore,
garantiscono che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto  di
scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con
altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A  tale  fine,  le
regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali
sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.