Art. 4. 
                    Verifica condizioni sanitarie 
 
  1.  Ai  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  compete  la
verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria di cui  al
presente decreto. A tale fine gli ovini  e  i  caprini  destinati  ad
essere spediti ad altri Stati membri: 
    a) devono essere identificati e registrati; 
    b) devono essere  sottoposti  ad  un'ispezione  da  parte  di  un
veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali
e non devono presentare alcun segno clinico di malattia; 
    c) non devono provenire da un'azienda, o non devono essere  stati
in contatto con animali di un'azienda,  oggetto  di  un  divieto  per
motivi di polizia sanitaria. Il periodo di tale divieto dura, dopo la
macellazione o l'eliminazione  dell'ultimo  animale  infetto  da  una
delle malattie di cui ai numeri 1), 2), o 3), o sensibile ad  una  di
esse, almeno: 
      1) quarantadue giorni in caso di brucellosi; 
      2) trenta giorni in caso di rabbia; 
      3) quindici giorni in caso di carbonchio ematico; 
    d) non devono provenire da un'azienda o non devono  essere  stati
in contatto con animali di un'azienda ubicata in  una  zona  che  per
motivi di polizia sanitaria  e'  oggetto  di  un  divieto  o  di  una
limitazione per le specie in questione ai sensi di norme  comunitarie
o nazionali; 
    e) non devono essere soggetti a restrizioni di polizia  sanitaria
ai sensi della normativa comunitaria relativa all'afta epizootica ne'
vaccinati contro tale malattia. 
  2. I servizi veterinari delle  aziende  sanitarie  escludono  dagli
scambi gli ovini e i caprini che: 
    a) devono essere abbattuti nell'ambito di un programma  nazionale
di eradicazione di malattie non previste nell'allegato, relativo alle
stesse, di cui al decreto legislativo  30  gennaio  1993,  n.  28,  e
successive modificazioni, o nell'allegato «B», rubrica I; 
    b) non possono essere commercializzati sul  territorio  nazionale
per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo
30 del Trattato. 
  3. Gli ovini e i caprini destinati ad un altro Stato membro  devono
essere, in via alternativa: 
    a) nati e allevati dalla nascita nel territorio della Comunita'; 
    b)  importati  da  un  Paese  terzo  in  conformita'  alle  norme
comunitarie.