Art. 4.
Verifica condizioni sanitarie
1. Ai servizi veterinari delle aziende sanitarie compete la
verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria di cui al
presente decreto. A tale fine gli ovini e i caprini destinati ad
essere spediti ad altri Stati membri:
a) devono essere identificati e registrati;
b) devono essere sottoposti ad un'ispezione da parte di un
veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali
e non devono presentare alcun segno clinico di malattia;
c) non devono provenire da un'azienda, o non devono essere stati
in contatto con animali di un'azienda, oggetto di un divieto per
motivi di polizia sanitaria. Il periodo di tale divieto dura, dopo la
macellazione o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una
delle malattie di cui ai numeri 1), 2), o 3), o sensibile ad una di
esse, almeno:
1) quarantadue giorni in caso di brucellosi;
2) trenta giorni in caso di rabbia;
3) quindici giorni in caso di carbonchio ematico;
d) non devono provenire da un'azienda o non devono essere stati
in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per
motivi di polizia sanitaria e' oggetto di un divieto o di una
limitazione per le specie in questione ai sensi di norme comunitarie
o nazionali;
e) non devono essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria
ai sensi della normativa comunitaria relativa all'afta epizootica ne'
vaccinati contro tale malattia.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie escludono dagli
scambi gli ovini e i caprini che:
a) devono essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale
di eradicazione di malattie non previste nell'allegato, relativo alle
stesse, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e
successive modificazioni, o nell'allegato «B», rubrica I;
b) non possono essere commercializzati sul territorio nazionale
per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo
30 del Trattato.
3. Gli ovini e i caprini destinati ad un altro Stato membro devono
essere, in via alternativa:
a) nati e allevati dalla nascita nel territorio della Comunita';
b) importati da un Paese terzo in conformita' alle norme
comunitarie.