Art. 5.
Requisiti sanitari ai fini della macellazione, riproduzione,
allevamento, ingrasso
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie permettono l'invio
verso altri Stati membri di ovini e caprini destinati alla
macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso solo
se risultano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) gli animali hanno soggiornato ininterrottamente nell'azienda
d'origine per almeno trenta giorni, o sin dalla nascita se di eta'
inferiore a trenta giorni;
b) gli animali non provengono da un'azienda nella quale siano
stati introdotti ovini o caprini nei ventuno giorni che precedono la
spedizione;
c) gli animali non provengono da un'azienda nella quale nei
trenta giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti
biungulati importati da un Paese terzo.
2. In deroga alle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, qualora gli animali di cui alle lettere b) e c) del medesimo
comma 1 siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali
dell'azienda, i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono
autorizzare, sotto la propria responsabilita', la spedizione di tali
ovini e caprini verso un altro Stato membro.