Art. 5. 
Requisiti  sanitari  ai  fini   della   macellazione,   riproduzione,
                        allevamento, ingrasso 
 
  1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie permettono  l'invio
verso  altri  Stati  membri  di  ovini  e  caprini   destinati   alla
macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso  solo
se risultano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
    a) gli animali hanno soggiornato  ininterrottamente  nell'azienda
d'origine per almeno trenta giorni, o sin dalla nascita  se  di  eta'
inferiore a trenta giorni; 
    b) gli animali non provengono da  un'azienda  nella  quale  siano
stati introdotti ovini o caprini nei ventuno giorni che precedono  la
spedizione; 
    c) gli animali non  provengono  da  un'azienda  nella  quale  nei
trenta giorni che precedono  la  spedizione  siano  stati  introdotti
biungulati importati da un Paese terzo. 
  2. In deroga alle disposizioni di cui alle  lettere  b)  e  c)  del
comma 1, qualora gli animali di cui alle lettere b) e c) del medesimo
comma 1 siano stati completamente isolati da tutti gli altri  animali
dell'azienda, i servizi veterinari delle  aziende  sanitarie  possono
autorizzare, sotto la propria responsabilita', la spedizione di  tali
ovini e caprini verso un altro Stato membro.