Art. 6.
          Ulteriori requisiti sanitari ai fini degli scambi

  1.  I servizi veterinari delle aziende sanitarie vigilano affinche'
agli  scambi  intracomunitari  di  tutti  gli  ovini  e caprini siano
applicate anche le condizioni di cui al presente articolo.
  2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per
piu'  di  sei  giorni  prima  di essere da ultimo certificati per gli
scambi  verso  la  destinazione finale in un altro Stato membro, come
indicato  nel certificato sanitario. Fatto salvo l'articolo 15, comma
1,  per  il  trasporto  marittimo, il periodo limite di sei giorni e'
prolungato della durata del viaggio in mare.
  3.  Dopo  avere  lasciato  l'azienda  d'origine, gli animali devono
essere  consegnati  direttamente  a  destinazione  in  un altro Stato
membro.
  4.  In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e
prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e
i  caprini  possono  transitare attraverso un solo centro di raccolta
riconosciuto  situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali
sono  stati  spediti.  Nel  caso  di  ovini  e  caprini da macello e'
consentito   il   transito   degli  animali  attraverso  un  impianto
riconosciuto  del  commerciante  in alternativa al centro di raccolta
riconosciuto.
  5.  Gli  animali  da  macello  che sono condotti direttamente in un
macello  nello  Stato membro di destinazione devono esservi macellati
il piu' presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.
  6.  Fatto  salvo l'articolo 3, comma 5, tra la partenza d'origine e
l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto del presente decreto non
devono  compromettere  in  alcun momento la qualifica sanitaria degli
animali  della  specie  ovina  e  caprina  non  destinati agli scambi
intracomunitari.
  7.  Le  regioni  e le province autonome autorizzano le strutture di
cui all'art. 2, comma 1, lettere "l" e "n", mediante la registrazione
di  ciascuna  delle  citate  strutture  con  le  modalita'  stabilite
all'articolo  2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
30  aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e l'attribuzione
di  un  numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti devono
essere comunicati al Ministero della salute.