Art. 6.
Ulteriori requisiti sanitari ai fini degli scambi
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie vigilano affinche'
agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini siano
applicate anche le condizioni di cui al presente articolo.
2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per
piu' di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli
scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come
indicato nel certificato sanitario. Fatto salvo l'articolo 15, comma
1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni e'
prolungato della durata del viaggio in mare.
3. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono
essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato
membro.
4. In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e
prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e
i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta
riconosciuto situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali
sono stati spediti. Nel caso di ovini e caprini da macello e'
consentito il transito degli animali attraverso un impianto
riconosciuto del commerciante in alternativa al centro di raccolta
riconosciuto.
5. Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un
macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati
il piu' presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.
6. Fatto salvo l'articolo 3, comma 5, tra la partenza d'origine e
l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto del presente decreto non
devono compromettere in alcun momento la qualifica sanitaria degli
animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi
intracomunitari.
7. Le regioni e le province autonome autorizzano le strutture di
cui all'art. 2, comma 1, lettere "l" e "n", mediante la registrazione
di ciascuna delle citate strutture con le modalita' stabilite
all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e l'attribuzione
di un numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti devono
essere comunicati al Ministero della salute.