Art. 7. 
                               Deroghe 
 
  1. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera a),  gli  ovini  e  i
caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno
ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine. 
  2. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), e fatto salvo  il
comma 1 e l'articolo 5, comma 2, gli ovini e  i  caprini  da  macello
possono essere consegnati da un'azienda  d'origine  nella  quale  nei
ventuno giorni che precedono  la  spedizione  sono  stati  introdotti
ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un
altro  Stato  membro  per  esservi  immediatamente  macellati   senza
transitare attraverso un centro di  raccolta  o  un  punto  di  sosta
stabilito conformemente al decreto legislativo n.  532  del  1992,  e
successive modificazioni. 
  3. In deroga all'articolo  6,  commi  3  e  4,  e  fatte  salve  le
disposizioni dell'articolo 6, comma 2,  gli  ovini  e  i  caprini  da
macello possono transitare, dopo aver lasciato  l'azienda  d'origine,
attraverso un altro  centro  di  raccolta,  a  condizione  che  siano
soddisfatti in via alternativa i requisiti di cui alle lettere  a)  o
b): 
    a)  prima  di  transitare  attraverso  il  centro   di   raccolta
riconosciuto di cui all'articolo 6,  comma  4,  situato  nello  Stato
membro d'origine, gli animali soddisfino i seguenti requisiti: 
      1)  dopo  aver  lasciato  l'azienda   d'origine   gli   animali
transitano  attraverso  un  unico  centro  di   raccolta   sotto   la
supervisione del veterinario ufficiale,  che  deve  autorizzare  solo
animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria; 
      2) fatta salva la  normativa  comunitaria  sull'identificazione
degli  ovini  e  dei   caprini,   gli   animali   sono   identificati
individualmente al piu' tardi in tale centro di raccolta in  modo  da
permettere in ogni caso la tracciabilita' dell'azienda d'origine; 
      3)  gli  animali,  accompagnati  da  un  documento  veterinario
ufficiale, sono trasportati dal  centro  di  raccolta  al  centro  di
raccolta riconosciuto di cui all'articolo  6,  comma  4,  per  essere
certificati e consegnati  direttamente  ad  un  macello  nello  Stato
membro di destinazione; 
    b) dopo aver lasciato  lo  Stato  membro  d'origine  gli  animali
possono transitare attraverso  un  centro  di  raccolta  riconosciuto
prima  di  essere  consegnati  al  macello  nello  Stato  membro   di
destinazione, nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 
      1) il centro di raccolta riconosciuto sia situato  nello  Stato
membro  di  destinazione  dal  quale  gli   animali   devono   essere
trasferiti,  sotto  la  responsabilita'  del  veterinario  ufficiale,
direttamente in un macello, dove devono essere macellati entro cinque
giorni dall'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto; 
      2) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno  Stato
membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati
al  macello  nello  Stato  membro  di   destinazione   indicato   nel
certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 6. 
  4. Le regioni e  le  province  autonome  autorizzano  i  centri  di
raccolta diversi da quelli di cui al comma  7,  dell'articolo  6,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica  8
febbraio 1954, n. 320, e li  registrano  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1996,
n. 317, e successive modificazioni; tali  adempimenti  devono  essere
comunicati al Ministero della salute.