Art. 7.
Deroghe
1. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera a), gli ovini e i
caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno
ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine.
2. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), e fatto salvo il
comma 1 e l'articolo 5, comma 2, gli ovini e i caprini da macello
possono essere consegnati da un'azienda d'origine nella quale nei
ventuno giorni che precedono la spedizione sono stati introdotti
ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un
altro Stato membro per esservi immediatamente macellati senza
transitare attraverso un centro di raccolta o un punto di sosta
stabilito conformemente al decreto legislativo n. 532 del 1992, e
successive modificazioni.
3. In deroga all'articolo 6, commi 3 e 4, e fatte salve le
disposizioni dell'articolo 6, comma 2, gli ovini e i caprini da
macello possono transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine,
attraverso un altro centro di raccolta, a condizione che siano
soddisfatti in via alternativa i requisiti di cui alle lettere a) o
b):
a) prima di transitare attraverso il centro di raccolta
riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, situato nello Stato
membro d'origine, gli animali soddisfino i seguenti requisiti:
1) dopo aver lasciato l'azienda d'origine gli animali
transitano attraverso un unico centro di raccolta sotto la
supervisione del veterinario ufficiale, che deve autorizzare solo
animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;
2) fatta salva la normativa comunitaria sull'identificazione
degli ovini e dei caprini, gli animali sono identificati
individualmente al piu' tardi in tale centro di raccolta in modo da
permettere in ogni caso la tracciabilita' dell'azienda d'origine;
3) gli animali, accompagnati da un documento veterinario
ufficiale, sono trasportati dal centro di raccolta al centro di
raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, per essere
certificati e consegnati direttamente ad un macello nello Stato
membro di destinazione;
b) dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine gli animali
possono transitare attraverso un centro di raccolta riconosciuto
prima di essere consegnati al macello nello Stato membro di
destinazione, nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) il centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato
membro di destinazione dal quale gli animali devono essere
trasferiti, sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale,
direttamente in un macello, dove devono essere macellati entro cinque
giorni dall'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto;
2) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato
membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati
al macello nello Stato membro di destinazione indicato nel
certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
4. Le regioni e le province autonome autorizzano i centri di
raccolta diversi da quelli di cui al comma 7, dell'articolo 6, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e li registrano ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n. 317, e successive modificazioni; tali adempimenti devono essere
comunicati al Ministero della salute.